Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Veneto n. 21/2011, che introduceva deroghe in materia funeraria per i comuni montani. La norma non violava la competenza esclusiva statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Di cosa si tratta
La Regione Veneto aveva modificato la propria legge in materia funeraria per consentire deroghe nei comuni montani, ad esempio riguardo ai requisiti delle strutture cimiteriali. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge regionale lamentando la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Veneto 11 novembre 2011, n. 21 (Integrazione della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 «Norme in materia funeraria», in materia di deroghe per i comuni montani), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Veneto n. 21/2011. Le disposizioni regionali, disciplinando aspetti organizzativi e procedurali della materia funeraria in ambito montano, non invadevano la sfera di competenza esclusiva statale.
Il principio
Le Regioni possono adottare norme di adeguamento della disciplina funeraria alle specificità dei territori montani senza violare la competenza esclusiva statale, purché non interferiscano con i principi fondamentali stabiliti dalla legge statale in materia.
Domande e risposte
I comuni montani hanno una disciplina funeraria diversa?
Sì, le Regioni possono prevedere deroghe e adattamenti alle specificità geografiche e demografiche dei comuni montani, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.
Quali sono i limiti della competenza regionale in materia funeraria?
Le Regioni possono legiferare in materia funeraria come materia concorrente, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato. Non possono intervenire sulle materie di competenza esclusiva statale come la tutela della concorrenza o il coordinamento della finanza pubblica.
Cosa ha spinto il Governo a impugnare questa legge regionale?
Il Governo temeva che le deroghe previste per i comuni montani potessero incidere su profili di competenza esclusiva statale. La Corte ha ritenuto invece che le norme regionali si limitassero ad adattamenti organizzativi legittimi.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.