Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dispone la correzione di due errori materiali contenuti nell’epigrafe e nel dispositivo della sentenza n. 234 del 2008: la locuzione «pubblicate» deve essere sostituita con «pubblicata» e dev’essere espunta la locuzione «l’illegittimità costituzionale» erroneamente riprodotta nel dispositivo.

Di cosa si tratta

La Corte costituzionale, nell’ambito della propria potestà di correggere gli errori materiali nelle proprie pronunce, ha rilevato due imprecisioni nella sentenza n. 234 del 2008. Nell’epigrafe, dopo le parole relative al registro ordinanze 2007, figurava per errore il termine plurale «pubblicate» in luogo del singolare «pubblicata». Nel dispositivo, dopo l’espressione «dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale», era erroneamente riportata la locuzione «l’illegittimità costituzionale», capovolgendo il senso della pronuncia.

La questione di legittimità costituzionale

Non si tratta di un giudizio di legittimità costituzionale in senso stretto, ma di un procedimento di correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Giudice relatore: Aldo Carosi.

La decisione della Corte

La Corte dispone che nella sentenza n. 234 del 2008 siano corretti i due errori materiali: nell’epigrafe «pubblicate» è sostituito con «pubblicata»; nel dispositivo è espunta la locuzione «l’illegittimità costituzionale» che seguiva erroneamente la formula di non fondatezza.

Il principio

La Corte costituzionale può correggere in qualunque momento gli errori materiali contenuti nelle proprie pronunce, senza che ciò costituisca una riapertura del giudizio o una modifica del contenuto decisorio: la correzione interviene solo sulle imprecisioni formali, lasciando intatto il dispositivo nella sua sostanza.

Domande e risposte

Cosa si intende per «errore materiale» in una sentenza?

Un errore materiale è una svista formale — come un refuso, un numero sbagliato, una parola omessa o ripetuta — che non riguarda il ragionamento giuridico ma solo la stesura del testo. La correzione non incide sul contenuto della decisione.

Perché l’errore nel dispositivo della n. 234/2008 era particolarmente grave?

Perché la locuzione «l’illegittimità costituzionale» inserita dopo la formula «dichiara non fondata» poteva ingenerare confusione sulla vera portata della decisione, che era di rigetto (non fondatezza), non di accoglimento (illegittimità).

Chi può chiedere la correzione di un errore materiale in una sentenza della Corte?

La Corte può procedere d’ufficio oppure su istanza delle parti. Il procedimento è disciplinato dall’art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.