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La Corte dichiara che non spettava al Senato affermare che le dichiarazioni del senatore Raffaele Lino Iannuzzi nei confronti del dott. Antonio Ingroia costituivano opinioni parlamentari insindacabili ex art. 68, comma 1, Cost., e annulla la relativa deliberazione di insindacabilità.
Di cosa si tratta
Il senatore Raffaele Lino Iannuzzi era imputato davanti al Tribunale di Monza (sezione distaccata di Desio) per il reato di diffamazione aggravata nei confronti del dott. Antonio Ingroia, all’epoca magistrato. Il Senato della Repubblica aveva deliberato, il 19 febbraio 2009, che quelle dichiarazioni costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale di Monza ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare che non spettava al Senato deliberare l’insindacabilità delle dichiarazioni dell’on. Iannuzzi, in quanto non sussisteva il nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari richiesto dall’art. 68, primo comma, Cost. Giudice relatore: Giorgio Lattanzi.
La decisione della Corte
La Corte dichiara che non spettava al Senato affermare l’insindacabilità delle dichiarazioni e annulla la deliberazione del 19 febbraio 2009. Le affermazioni rese dal senatore Iannuzzi non presentavano il necessario nesso funzionale con atti tipici del mandato parlamentare: non erano sostanzialmente riconducibili a discorsi pronunciati in aula, atti di sindacato ispettivo o altre attività istituzionali del parlamentare.
Il principio
L’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. protegge le opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali. Perché operi, è necessario un nesso funzionale diretto tra le dichiarazioni extraparlamentari e uno specifico atto compiuto nell’esercizio del mandato: la mera qualità di parlamentare non basta a rendere insindacabile qualunque dichiarazione.
Domande e risposte
Cosa protegge l’art. 68, primo comma, della Costituzione?
Protegge i parlamentari da qualsiasi responsabilità — civile, penale o disciplinare — per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni parlamentari. La garanzia tutela il libero svolgimento del mandato e, indirettamente, l’autonomia del Parlamento.
Qual è il «nesso funzionale» richiesto?
Le dichiarazioni extraparlamentari devono essere sostanzialmente riconducibili — per contenuto — a atti tipici del mandato parlamentare (interventi in aula, interrogazioni, interpellanze, relazioni). Il collegamento deve essere concreto, non meramente generico.
Cosa succede dopo l’annullamento della delibera?
Il procedimento penale davanti al Tribunale di Monza riprende il suo corso: cade lo «scudo» parlamentare e il giudice può procedere a valutare la responsabilità penale dell’imputato per diffamazione.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare e sue condizioni
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