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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 3-bis, comma 11, del d.lgs. n. 502/1992, che disciplina la base di calcolo dell’indennità premio di fine servizio dei dipendenti pubblici nominati direttori generali di USL. La norma non introduce una disparità di trattamento irragionevole rispetto alla generalità dei dipendenti pubblici.

Di cosa si tratta

I dipendenti pubblici che vengono nominati direttori generali di un’Azienda sanitaria locale vengono collocati in aspettativa dal proprio ente di provenienza. Durante questo periodo, i contributi previdenziali vengono versati sull’effettiva retribuzione da direttore generale (più elevata). Il problema che ha originato la questione è se, al momento del pensionamento, l’indennità premio di fine servizio (equivalente al TFR per il comparto pubblico non statale) debba essere calcolata sulla retribuzione effettiva da direttore generale o sulla retribuzione «virtuale» che il dipendente avrebbe percepito se fosse rimasto nel suo ruolo originario.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Monza, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229; dell’art. 3-bis, comma 11, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; e dell’art. 2, comma 1, lett. t), della legge 30 novembre 1998, n. 419, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Secondo il rimettente, la normativa avrebbe introdotto un trattamento ingiustificatamente privilegiato per i direttori generali di USL che si pensionano senza rientrare nella propria amministrazione di provenienza.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato gli interventi di G.D.P. e della FIASO inammissibili (soggetti estranei al giudizio principale), e la questione di legittimità costituzionale non fondata. La normativa era già stata scrutinata con sentenza n. 351/2010 e non presenta profili di irragionevolezza: i contributi versati sulla retribuzione effettiva da direttore generale devono riflettersi nella base di calcolo del trattamento previdenziale.

Il principio

Non è irragionevole che l’indennità premio di fine servizio di un dipendente pubblico che ha svolto funzioni di direttore generale di USL venga calcolata sulla retribuzione effettivamente percepita (e contribuita) durante tale incarico, qualora il pensionamento avvenga durante o immediatamente dopo l’incarico senza rientro nell’amministrazione di provenienza. La situazione è strutturalmente diversa da quella del dipendente che rientra in ruolo prima del pensionamento.

Domande e risposte

Come viene calcolata l’indennità premio di fine servizio per i dipendenti pubblici degli enti locali?

In base all’art. 4 della legge n. 152/1968, l’indennità è pari a un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi (all’80%), per ogni anno di iscrizione all’Istituto. La retribuzione contributiva comprende stipendio, aumenti periodici, tredicesima e indennità fisse continuative.

Perché il calcolo è diverso per chi si pensiona durante l’incarico di direttore generale?

Perché in questo caso gli ultimi dodici mesi di lavoro corrispondono all’incarico di direttore generale, con una retribuzione molto più alta di quella del ruolo originario. La Corte ha ritenuto che ciò non sia irragionevole: i contributi erano stati versati su quella retribuzione, ed è coerente che anche il trattamento di fine servizio la rifletta.

Chi è ammesso a intervenire nel giudizio di legittimità costituzionale?

Solo le parti del giudizio principale e i soggetti terzi portatori di un interesse qualificato direttamente inerente al rapporto sostanziale in causa. I soggetti estranei al giudizio principale — come le associazioni di categoria che non sono parte del procedimento — non sono ammessi a intervenire, come ribadito dalla costante giurisprudenza della Corte.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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