Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 303, comma 2, c.p.c. in materia di riassunzione del processo interrotto per morte di una parte, con notifica collettiva e impersonale agli eredi. L’intervento richiesto è manipolativo e non a «rime obbligate», essendo riservato al legislatore.

Di cosa si tratta

Quando una parte in un processo civile muore, il processo si interrompe. Per riassumerlo, l’altra parte deve notificare l’atto di riassunzione agli eredi. L’art. 303, comma 2, c.p.c. prevede la possibilità di effettuare questa notifica in modo «collettivo e impersonale» agli eredi, anche ricorrendo all’art. 140 c.p.c. (notifica per compiuta giacenza). Il Tribunale di Napoli aveva dubitato che questo meccanismo rispettasse le garanzie processuali degli eredi, ignari del processo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 303, comma 2, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente la notifica collettiva e impersonale agli eredi mediante le forme di cui all’art. 140 c.p.c., senza garantire la conoscenza effettiva dell’atto da parte degli eredi stessi.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente chiedeva una pronuncia additiva o sostitutiva che introducesse un meccanismo di notifica più garantista per gli eredi, ma non vi è una soluzione costituzionalmente obbligata («a rime obbligate»): spetta al legislatore scegliere tra più opzioni ugualmente compatibili con la Costituzione.

Il principio

La Corte non può intervenire con sentenze additive o manipolative quando esistono più soluzioni possibili per rimediare all’incongruenza costituzionale: in questi casi il rimedio è riservato al legislatore. Il giudice rimettente che chiede alla Corte di «costruire» una nuova regola processuale tra varie opzioni possibili ottiene una pronuncia di inammissibilità.

Domande e risposte

Cosa significa notifica «collettiva e impersonale» agli eredi nel processo civile?

Significa che l’atto di riassunzione del processo può essere notificato all’insieme degli eredi, senza individuarli singolarmente, indirizzandolo genericamente a «gli eredi di [nome del defunto]» presso l’ultimo domicilio del de cuius. Ciò solleva dubbi quando gli eredi non sono a conoscenza del processo e non ricevono effettivamente la notifica.

Cosa sono le sentenze «a rime obbligate»?

Sono le sentenze additive con cui la Corte costituzionale inserisce nella norma impugnata un elemento necessario e unico per renderla conforme a Costituzione. Se esiste una sola soluzione costituzionalmente necessaria, la Corte può pronunziare una sentenza additiva. Se le soluzioni possibili sono molteplici, deve intervenire il legislatore.

Gli eredi ignari del processo vengono pregiudicati dalla riassunzione notificata collettivamente?

Il rischio esiste, ed è quello denunciato dal rimettente. Tuttavia, la Corte non ha la competenza per scegliere tra le diverse modalità di tutela degli eredi (notifica individuale, deposito in Cancelleria, pubblicazione, ecc.). Spetta al Parlamento intervenire con una riforma del codice di procedura civile.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.