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La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente inammissibile e parzialmente non fondata la questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Toscana n. 18/2011 in materia di panificazione. La formazione obbligatoria del responsabile della produzione rientra nella competenza residuale regionale e non invade la materia «professioni» di competenza concorrente Stato-Regioni.
Di cosa si tratta
La legge regionale toscana n. 18/2011 disciplinava il settore della panificazione, introducendo tra l’altro l’obbligo di formazione per il responsabile della produzione. Il Governo aveva impugnato alcune disposizioni ritenendo che invadessero la competenza statale concorrente in materia di «professioni» (art. 117, terzo comma, Cost.). La questione era se la formazione professionale nel settore della panificazione attenesse alle «professioni» o alla «formazione professionale», materia quest’ultima di competenza residuale regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli articoli 3, commi 2-3 e 5; 5, commi 3-5; e 6, comma 4, della legge Regione Toscana 27 luglio 2011, n. 18 (Disciplina del settore della panificazione), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (materia «professioni» come competenza concorrente). Il rimettente era il Presidente del Consiglio dei ministri nel giudizio in via principale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative agli artt. 3, commi 5; 5, commi 4 e 5; e 6, comma 4, per difetti di motivazione del ricorso. Ha dichiarato non fondate le questioni relative agli artt. 3, commi 2-3, e 5, comma 3: la formazione obbligatoria del responsabile della produzione non integra la nozione di «professione» ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., rientrando invece nella competenza residuale regionale in materia di formazione professionale.
Il principio
L’obbligo di frequentare corsi di formazione imposto al responsabile della produzione di un’impresa di panificazione non equivale a disciplinare una «professione» in senso tecnico: non prevede né un ordine professionale, né un esame di Stato, né l’istituzione di un albo. La Regione può quindi imporre requisiti formativi nell’ambito dei settori artigianali e commerciali senza invadere la competenza concorrente statale sulle professioni.
Domande e risposte
Le Regioni possono imporre corsi di formazione obbligatoria ai lavoratori di settori artigianali?
Sì, se la formazione non è collegata all’esercizio di una professione protetta (con albo ed esame di Stato). La formazione del responsabile della produzione nel settore panificazione non costituisce disciplina di una «professione» ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., e quindi rientra nella potestà residuale regionale.
Qual è la differenza tra «professioni» e «formazione professionale» nella ripartizione di competenze?
Le «professioni» (art. 117, co. 3, Cost.) riguardano le professioni intellettuali con titolo abilitante, albo professionale e riserva di attività. La «formazione professionale» è invece competenza residuale regionale (art. 117, co. 4, Cost.) e comprende la qualificazione professionale degli addetti ai settori artigianali e industriali.
Cosa succede se il ricorso governativo non motiva adeguatamente le censure?
La Corte dichiara le questioni inammissibili. L’obbligo di motivazione del ricorso in via principale è requisito processuale imprescindibile: il Governo deve indicare specificamente le ragioni per cui ciascuna disposizione impugnata contrasta con i parametri costituzionali invocati.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni: terzo comma (competenza concorrente «professioni») e quarto comma (competenza residuale regionale)
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.