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La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo contro la legge regionale campana n. 1/2011, che estendeva la procedura semplificata di autorizzazione paesaggistica alle zone sottoposte a vincolo: nel corso del giudizio era intervenuta la rinuncia al ricorso.
Di cosa si tratta
La Regione Campania aveva modificato la propria normativa urbanistica introducendo un nuovo art. 2-bis nella legge regionale n. 19 del 2009, che applicava le procedure semplificate di autorizzazione paesaggistica previste dal d.P.R. n. 139 del 2010 anche agli interventi nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico. Il Governo aveva impugnato la norma ritenendola in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, lettera l), della legge regionale Campania n. 1 del 2011, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali».
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. L’estinzione non comporta pronuncia nel merito e lascia in vigore la norma regionale impugnata. Giudice relatore: Gaetano Silvestri; camera di consiglio del 23 maggio 2012.
Il principio
Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, il ricorrente può rinunciare al ricorso: la Corte ne prende atto e dichiara il giudizio estinto, senza pronunciarsi sulla fondatezza delle questioni sollevate. L’estinzione non equivale a una pronuncia di non fondatezza.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione?
Attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali», che include la tutela del paesaggio e dei vincoli paesaggistici.
Le Regioni possono semplificare le procedure di autorizzazione paesaggistica?
Le Regioni possono intervenire in materia paesaggistica nell’ambito della valorizzazione (competenza concorrente), ma non possono abbassare i livelli di tutela fissati dallo Stato, né estendere l’ambito di applicazione delle procedure semplificate statali oltre i limiti previsti dalla legge nazionale.
Cosa differenzia l’«estinzione» dalla «cessata materia del contendere»?
L’estinzione si ha per rinuncia del ricorrente o per altri atti processuali; la cessata materia del contendere si ha quando la norma impugnata è stata modificata in modo da eliminare il contrasto con la Costituzione. Entrambe non comportano pronuncia nel merito.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — tutela dell’ambiente e dei beni culturali come competenza esclusiva statale (comma 2, lett. s)
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