Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate da quattro giudici contro l’art. 2, comma 61, del d.l. 225/2010, che aveva introdotto una norma di interpretazione autentica sulla prescrizione delle azioni di ripetizione dell’indebito nei rapporti bancari. Le ordinanze di rimessione erano carenti o contraddittorie nella motivazione.

Di cosa si tratta

In vari procedimenti civili, alcune banche avevano eccepito la prescrizione delle domande dei correntisti che chiedevano la restituzione di somme addebitate a titolo di interessi anatocistici o ultralegali. L’art. 2, comma 61, del d.l. 225/2010 aveva stabilito una norma di interpretazione autentica che, secondo i giudici rimettenti, retroattivamente spostava il dies a quo della prescrizione sfavorendo i correntisti. Quattro tribunali avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Nicosia, il Giudice di pace di Potenza, il Tribunale di Bari e il Tribunale di Siracusa hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, primo periodo, del d.l. n. 225 del 2010 (convertito dalla legge n. 10 del 2011), in riferimento — complessivamente — agli articoli 2, 3, 24, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. Le ordinanze di rimessione presentavano gravi lacune motivazionali: i giudici non avevano adeguatamente descritto i fatti di causa, non avevano chiarito la rilevanza della norma nel singolo giudizio o avevano formulato la questione in modo contraddittorio. Giudice relatore: Alessandro Criscuolo; camera di consiglio del 23 maggio 2012.

Il principio

Quando più giudici rimettenti sollevano questioni identiche ma le motivazioni delle ordinanze presentano gravi carenze — mancata descrizione del fatto, irrilevanza, contraddittorietà — la Corte deve dichiarare l’inammissibilità di tutte le questioni senza poter entrare nel merito, anche se il tema di fondo è giuridicamente rilevante.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 2, comma 61, del d.l. 225/2010?

Ha stabilito che, in materia di contratti bancari, il termine di prescrizione per le azioni di ripetizione dell’indebito decorre dalla chiusura del conto corrente, interpretando autenticamente e con effetto retroattivo la giurisprudenza sulla decorrenza della prescrizione.

Perché i correntisti contestavano la norma?

Perché la giurisprudenza precedente faceva decorrere la prescrizione dalle singole rimesse (versamenti) sul conto, rendendo più facile recuperare somme addebitate come interessi anatocistici. La nuova norma, facendo decorrere la prescrizione dalla chiusura del conto, avvantaggiava le banche.

Una norma di interpretazione autentica retroattiva è sempre incostituzionale?

No, non automaticamente. La Corte costituzionale ammette norme interpretative con effetto retroattivo se sono giustificate da ragioni imperative di interesse generale e non violano il principio di non retroattività in materia penale. In questo caso la questione è rimasta inammissibile per vizi procedurali.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.