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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’estinzione del giudizio relativo all’art. 51, comma 1, della legge regionale Liguria n. 23/2011 (commercio su aree pubbliche), dopo che la Regione aveva introdotto modifiche legislative che avevano rimosso il contrasto con la normativa statale; riserva a separata pronuncia la questione relativa agli artt. 15, comma 1, e 40 della stessa legge.

Di cosa si tratta

La legge regionale Liguria n. 23/2011 aveva modificato la disciplina del commercio su aree pubbliche, prevedendo all’art. 15, comma 1, che l’esercizio dell’attività su posteggi in concessione o in forma itinerante fosse soggetto ad autorizzazione rilasciata ai soli soggetti individuali (persone fisiche, società di persone e cooperative), con esclusione delle società di capitali. Il Governo contestò tale esclusione come incompatibile con la direttiva servizi UE 2006/123/CE (Bolkestein) e con il d.lgs. n. 59/2010 che la recepisce.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 15, comma 1, 40 e 51, comma 1, della l. reg. Liguria n. 23/2011 per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. (in relazione alla direttiva 2006/123/CE) e dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. (tutela della concorrenza).

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio relativamente all’art. 51, comma 1, avendo la Regione Liguria modificato la disposizione impugnata in modo da rimuovere la censura di incostituzionalità; riserva a separata pronuncia la decisione sugli artt. 15, comma 1, e 40.

Il principio

Quando la Regione, nelle more del giudizio costituzionale, modifica la norma impugnata in modo da rimuovere il contrasto con la Costituzione e il ricorrente rinuncia al ricorso su quel punto, il giudizio si estingue; la Corte verifica che la modifica abbia effettivamente eliminato il vizio denunciato prima di dichiarare l’estinzione.

Domande e risposte

Cosa vieta la direttiva 2006/123/CE (Bolkestein) in materia di commercio su aree pubbliche?

La direttiva mira a eliminare gli ostacoli alla libera prestazione dei servizi nel mercato interno; impone agli Stati di rimuovere i requisiti discriminatori o sproporzionati che limitano l’accesso all’attività di servizio, incluse le forme societàrie ammesse.

Perché l’esclusione delle società di capitali era problematica?

Perché il d.lgs. n. 59/2010, che recepisce la direttiva Bolkestein, prevede che l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche possa essere autorizzato «a persone fisiche» e a «soggetti aventi forma giuridica di società», senza distinzione tra società di persone e di capitali; l’esclusione regionale era dunque più restrittiva della norma statale di riferimento.

Quando si estingue un giudizio costituzionale?

Quando il ricorrente rinuncia al ricorso e il resistente accetta la rinuncia, oppure quando sopravviene una causa che rende priva di oggetto la questione (come la modifica della norma impugnata che elimina il vizio denunciato).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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