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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice tutelare del Tribunale di Spoleto sull’art. 4 della legge n. 194/1978 (interruzione volontaria di gravidanza), che chiedeva di riconoscere al feto la qualità di soggetto giuridico meritevole di tutela assoluta sin dalla fecondazione.
Di cosa si tratta
Il Giudice tutelare di Spoleto, nell’ambito di un procedimento ex art. 12 della l. n. 194/1978 per autorizzare una minorenne a interrompere la gravidanza senza informare i genitori, aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 4 della stessa legge, che consente alla donna di procedere all’interruzione volontaria di gravidanza entro i primi 90 giorni. Il rimettente richiamava una sentenza della Corte di giustizia UE del 18 ottobre 2011 (caso Brüstle c. Greenpeace) per sostenere che il feto fosse un soggetto di «assoluto valore» sin dalla fecondazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice tutelare del Tribunale di Spoleto ha sollevato questione sull’art. 4 della l. n. 194/1978 in riferimento agli artt. 2, 32, primo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione alla sentenza Brüstle della Corte di giustizia UE).
La decisione della Corte
La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione. Rileva che il rimettente aveva travisato il contenuto della sentenza Brüstle della Corte di giustizia UE, che non riguardava la soggettività giuridica del feto ai fini dell’interruzione di gravidanza ma l’interpretazione della direttiva europea sulle invenzioni biotecnologiche. La premessa della questione era dunque errata, rendendo inammissibile la censura.
Il principio
Le questioni di legittimità costituzionale che si fondano su un errato presupposto interpretativo del diritto UE o di altra fonte normativa sono manifestamente inammissibili; il giudice rimettente non può trarre da una decisione europea un principio che essa non ha enunciato per estenderlo ad ambiti estranei al giudizio europeo.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 4 della legge n. 194/1978?
Consente alla donna di richiedere l’interruzione volontaria di gravidanza entro i primi novanta giorni, quando l’ulteriore gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica in relazione alle sue condizioni di salute, alla situazione economica, sociale o familiare, alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito.
Di cosa si occupava la sentenza Brüstle della Corte di giustizia?
Della definizione di «embrione umano» ai fini della protezione delle invenzioni biotecnologiche, escludendo dalla brevettabilità i prodotti derivati dalla distruzione di embrioni; non riguardava affatto il diritto all’interruzione di gravidanza né lo status giuridico del feto nel diritto penale o civile.
Le donne minorenni possono abortire senza il consenso dei genitori?
Sì, ai sensi dell’art. 12 della l. n. 194/1978, quando i genitori non prestano il consenso il giudice tutelare può autorizzare la minorenne ad assumere autonomamente la decisione, tenendo conto delle circostanze del caso e dell’interesse della minore.
Norme collegate
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute
- Art. 117 della Costituzione — obbligo di rispetto del diritto UE
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