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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lettera d), del d.l. n. 98/2011 nella parte in cui prevedeva che le misure di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) fossero introdotte con regolamento ministeriale, anziché con atto normativo di rango primario, violando così la riserva di legge in materia e la competenza regionale.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge n. 98 del 2011 introduceva un ticket di 10 euro per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di 25 euro per le prestazioni in pronto soccorso non urgenti. Le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia impugnarono le norme, contestando sia il modo in cui le misure di compartecipazione potevano essere stabilite o ridotte (tramite regolamento ministeriale) sia le modalità di finanziamento.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Veneto (ric. n. 100/2011) e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (ric. n. 94/2011) hanno impugnato l’art. 17, commi 1, lettera d), e 6, del d.l. n. 98/2011, in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione e dell’art. 48 dello Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lettera d), nella parte in cui prevede che le misure di compartecipazione siano introdotte «con regolamento da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della l. n. 400/1988, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze». Dichiara altresì inammissibile la questione della Regione Veneto sull’art. 17, comma 6, in relazione agli artt. 3, 32 e 97 Cost. e non fondata la questione della Regione Friuli-Venezia Giulia sullo stesso comma.

Il principio

I livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e le relative forme di compartecipazione alla spesa incidono su diritti fondamentali (art. 32 Cost.) e devono essere disciplinati con atto avente forza di legge, non con mero regolamento ministeriale; la delega al potere regolamentare in questa materia viola la riserva costituzionale.

Domande e risposte

Cosa è il «ticket» sanitario e perché è rilevante costituzionalmente?

Il ticket è la quota di compartecipazione che il cittadino paga per le prestazioni sanitarie. Incide sul diritto alla salute (art. 32 Cost.) e sui livelli essenziali delle prestazioni, materia che richiede una disciplina di rango legislativo, non regolamentare.

Perché è illegittimo prevedere il ticket con un regolamento ministeriale?

Perché la materia dei livelli essenziali delle prestazioni è di competenza esclusiva statale ma richiede la forma della legge; un regolamento ministeriale è atto di rango subordinato che non può incidere su diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.

Che cosa è successo alle questioni della Regione Veneto?

La questione relativa all’art. 17, comma 6, è stata dichiarata inammissibile in riferimento agli artt. 3, 32 e 97 Cost. per insufficienza della motivazione del ricorso; quella in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 è risultata non fondata.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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