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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Livorno (sez. distaccata di Cecina) nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 28 ottobre 2009 con cui la Camera aveva negato l’autorizzazione a procedere per i fatti ascritti al senatore Matteoli.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Livorno era investito di un procedimento penale nei confronti del senatore Altero Matteoli per il reato di favoreggiamento (art. 378 c.p.), commesso nell’agosto del 2003 quando rivestiva la carica di Ministro dell’ambiente. La Camera dei deputati aveva ritenuto che i fatti rientrassero nell’art. 96 della Costituzione, che regola i reati ministeriali, e aveva negato l’autorizzazione a procedere.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, contestando la delibera del 28 ottobre 2009 (Doc. XVI, n. 1) con cui era stata negata l’autorizzazione a procedere in riferimento all’art. 96 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione. Nella fase di ammissibilità, la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti per ammettere il conflitto, avendo già in precedenza definito i rapporti tra il potere giudiziario e il potere parlamentare in relazione alla delibera della Camera.

Il principio

Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è ammissibile soltanto quando sia in discussione la spettanza di un potere costituzionale e il ricorrente sia un «potere dello Stato» legittimato a sollevare il conflitto; il difetto di tali presupposti ne determina l’inammissibilità.

Domande e risposte

Cosa è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

Un procedimento davanti alla Corte costituzionale in cui due poteri dello Stato (ad es. autorità giudiziaria e Parlamento) contestano la spettanza di una determinata funzione o potere costituzionale.

Perché il conflitto è stato dichiarato inammissibile?

Perché la Corte, in sede di esame preliminare di ammissibilità, non ha ritenuto che il Tribunale ricorrente avesse i presupposti per sollevare il conflitto nelle modalità in cui lo aveva proposto.

Cosa prevede l’art. 96 della Costituzione?

Prevede che il Presidente del Consiglio e i Ministri siano sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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