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La Corte costituzionale, con sentenza n. 133/2012, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della questione di legittimità costituzionale relativa a: legge Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17 (modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18).
Di cosa si tratta
La Regione Liguria ha adottato la legge n. 17/2011, che modifica la legge regionale n. 18/1999. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge ligure, ritenendo che invadesse le competenze legislative statali ai sensi dell’art. 117 della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata è: legge Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17 (modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18). Il parametro costituzionale invocato è: art. 117 della Costituzione. Il giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (conflitto Stato-Regione).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17, per contrasto con l’art. 117 della Costituzione.
Il principio
Le Regioni non possono adottare norme che eccedano le competenze legislative loro attribuite dalla Costituzione, sia nelle materie di competenza esclusiva statale sia in quelle di competenza concorrente, dove devono rispettare i principi fondamentali statali.
Domande e risposte
Perché la legge ligure è stata dichiarata incostituzionale?
Perché la Regione Liguria ha legiferato in una materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato o ha violato i principi fondamentali in una materia di competenza concorrente.
Quali effetti ha la sentenza?
La legge Regione Liguria n. 17/2011 è eliminata dall’ordinamento giuridico. Le disposizioni incostituzionali non possono essere applicate da alcun soggetto pubblico o privato.
Cosa accade ai rapporti già sorti in base alla legge dichiarata incostituzionale?
In linea generale, gli effetti della declaratoria operano ex tunc (dal momento in cui la norma incostituzionale è entrata in vigore), salvo i rapporti esauriti e le situazioni coperte da giudicato.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro costituzionale citato nella pronuncia
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