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La Corte costituzionale, con ordinanza n. 123/2012, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa a: art. 6, comma 2, legge Regione Umbria 22 luglio 2011, n. 7 (materia di espropriazione per pubblica utilità).
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 6, comma 2, della legge della Regione Umbria n. 7/2011 in materia di espropriazione per pubblica utilità, ritenendo che la norma regionale violasse la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e processuale (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata è: art. 6, comma 2, legge Regione Umbria 22 luglio 2011, n. 7 (materia di espropriazione per pubblica utilità). Il parametro costituzionale invocato è: art. 117, secondo comma, lett. l), Costituzione. Il giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (conflitto Stato-Regione).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Umbria n. 7/2011.
Il principio
Le questioni di legittimità costituzionale promosse in via principale devono rispettare i requisiti formali e sostanziali di ammissibilità; la Corte dichiara la manifesta inammissibilità quando tali requisiti difettano.
Domande e risposte
Perché la questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile?
La Corte ha riscontrato un vizio che impedisce l’esame nel merito, senza entrare nella valutazione della conformità costituzionale della norma regionale.
Cosa prevede l’art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione?
Attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale.
La legge regionale impugnata resta in vigore?
Sì. La dichiarazione di inammissibilità non incide sulla vigenza della norma; la Corte non si è pronunciata sulla fondatezza della questione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro costituzionale citato nella pronuncia
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