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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale, con ordinanza n. 123/2012, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa a: art. 6, comma 2, legge Regione Umbria 22 luglio 2011, n. 7 (materia di espropriazione per pubblica utilità).

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 6, comma 2, della legge della Regione Umbria n. 7/2011 in materia di espropriazione per pubblica utilità, ritenendo che la norma regionale violasse la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e processuale (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.).

La questione di legittimità costituzionale

La norma impugnata è: art. 6, comma 2, legge Regione Umbria 22 luglio 2011, n. 7 (materia di espropriazione per pubblica utilità). Il parametro costituzionale invocato è: art. 117, secondo comma, lett. l), Costituzione. Il giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (conflitto Stato-Regione).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Umbria n. 7/2011.

Il principio

Le questioni di legittimità costituzionale promosse in via principale devono rispettare i requisiti formali e sostanziali di ammissibilità; la Corte dichiara la manifesta inammissibilità quando tali requisiti difettano.

Domande e risposte

Perché la questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile?

La Corte ha riscontrato un vizio che impedisce l’esame nel merito, senza entrare nella valutazione della conformità costituzionale della norma regionale.

Cosa prevede l’art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione?

Attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale.

La legge regionale impugnata resta in vigore?

Sì. La dichiarazione di inammissibilità non incide sulla vigenza della norma; la Corte non si è pronunciata sulla fondatezza della questione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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