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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara incostituzionale l’art. 47, co. 5, della legge della Regione Liguria n. 29/1994, che consentiva alle Province di autorizzare la caccia agli ungulati su terreni innevati in deroga al divieto statale. La norma abbassa il livello di tutela della fauna garantito dalla legge statale n. 157/1992.

Di cosa si tratta

La Regione Liguria aveva introdotto una norma che permetteva alle Province di autorizzare la caccia agli ungulati su terreni coperti di neve, in deroga al divieto generale previsto dall’art. 21, co. 1, lett. m), della legge statale n. 157/1992. Il TAR Liguria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la norma regionale abbassasse lo standard di tutela della fauna. La Provincia di Genova, nel giudizio principale, aveva autorizzato la caccia in deroga per la stagione 2010/2011, su ricorso dell’Associazione LAC e del WWF.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 47, co. 5, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), aggiunto dall’art. 10 della l.r. n. 28/2001. Parametro: art. 117, co. 2, lett. s), Cost. Rimettente: TAR Liguria, relatore Giorgio Lattanzi.

La decisione della Corte

Fondata. La norma regionale è incostituzionale perché consente la caccia su terreni innevati (al di fuori della zona alpina) in deroga al divieto statale. L’art. 21 della legge n. 157/1992, che pone tale divieto, esprime la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente. Le Regioni possono solo aumentare il livello di tutela, non ridurlo.

Il principio

I divieti relativi all’attività venatoria contenuti nella legge statale n. 157/1992 appartengono alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, co. 2, lett. s), Cost.). Le Regioni possono variare questi standard solo in senso più restrittivo, mai in senso più permissivo. Una norma regionale che autorizza deroghe al divieto di caccia su neve abbassa il livello di tutela della fauna ed è incostituzionale.

Domande e risposte

Perché la legge statale vieta la caccia su terreni innevati?

La neve riduce le capacità di spostamento e fuga degli animali, li rende più facilmente individuabili e ne fiacca la resistenza. Il legislatore statale ha voluto proteggere la fauna in queste condizioni di particolare vulnerabilità, vietando la caccia su terreni innevati salvo che nella zona alpina (art. 21, co. 1, lett. m), legge n. 157/1992).

La zona faunistica delle Alpi consente deroghe?

Sì, ma solo per le Regioni il cui territorio ricade effettivamente nella catena alpina. La Corte ha chiarito che la Provincia di Genova non appartiene alla zona alpina, quindi la deroga regionale non poteva trovare applicazione. Il riferimento alle «regioni interessate» nella legge statale riguarda solo le Regioni alpine.

I piani di abbattimento selettivi possono derogare al divieto di caccia su neve?

No, secondo la Corte. Non c’è collegamento normativo tra i piani di abbattimento selettivi degli ungulati e il potere di derogare al divieto di caccia su neve. Le deroghe previste per i piani selettivi riguardano i periodi e gli orari di caccia, non le condizioni del terreno.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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