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La Corte costituzionale dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale civile di Roma contro la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni rese da un parlamentare nella trasmissione «Porta a Porta» nel 2010. La Corte si riserva di decidere nel merito.
Di cosa si tratta
L’ex onorevole Antonio Di Pietro aveva convenuto in giudizio civile un altro parlamentare per dichiarazioni rese durante la trasmissione televisiva «Porta a Porta» nel settembre 2010. La Camera dei deputati aveva adottato una delibera di insindacabilità ai sensi dell’art. 68, co. 1, della Costituzione. Il Tribunale civile di Roma aveva poi sollevato conflitto di attribuzioni davanti alla Corte, contestando che le dichiarazioni rientrassero nella sfera dell’attività parlamentare.
La questione di legittimità costituzionale
Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato (art. 134 Cost.): delibera della Camera dei deputati del 22 settembre 2010 che aveva dichiarato insindacabile la condotta del parlamentare. Parametro: art. 68, co. 1, Cost. Rimettente: Prima sezione civile del Tribunale di Roma.
La decisione della Corte
Ammissibile (fase di ammissibilità del conflitto di attribuzioni). La Corte dichiara che il ricorso è ammissibile e che il Tribunale di Roma è legittimato a sollevare il conflitto. La Corte si riserva di decidere il merito in separata pronuncia.
Il principio
L’insindacabilità parlamentare (art. 68, co. 1, Cost.) tutela le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Le dichiarazioni rese in trasmissioni televisive non automaticamente rientrano in questa sfera: è necessario che vi sia un «nesso funzionale» con l’attività parlamentare. Questo nesso è sindacabile dalla Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzioni.
Domande e risposte
Cos’è l’insindacabilità parlamentare?
L’art. 68, co. 1, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa immunità serve a garantire la libertà di mandato parlamentare.
Le dichiarazioni televisive possono essere insindacabili?
Solo se vi è un nesso funzionale con l’attività parlamentare: devono riprodurre o essere strettamente connesse a quanto espresso in sede parlamentare. Non basta che siano rese da un parlamentare: devono riguardare l’esercizio delle funzioni.
Cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?
Quando un potere dello Stato (es. un giudice) ritiene che un altro potere (es. il Parlamento) abbia invaso la propria sfera di competenza, può ricorrere alla Corte costituzionale sollevando un conflitto di attribuzioni. La Corte verifica se la delibera parlamentare sia conforme alla Costituzione.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità e immunità parlamentare
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.