Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 186, co. 2, del Codice della Strada in materia di guida in stato di ebbrezza su velocipede. L’ordinanza di rimessione contiene una contraddizione interna che ne impedisce l’esame.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Trento aveva sollevato la questione se fosse costituzionale applicare le sanzioni per guida in stato di ebbrezza (art. 186 del Codice della Strada) anche ai conducenti di biciclette, considerato che queste ultime non rientrano nella definizione di «veicolo» a motore. La disposizione rinvia, per i velocipedi, all’art. 47 del Codice della Strada.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 186, co. 2, e art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). Parametri: artt. 3, 25 co. 2, 27 co. 3 e 117 co. 1 Cost. Rimettente: Tribunale di Trento.
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità per contraddizione nell’ordinanza di rimessione. Il rimettente da un lato afferma che la norma è applicabile ai velocipedi, dall’altro prospetta censure che presuppongono il contrario. L’argomentazione interna è contraddittoria e impedisce alla Corte di esaminare il merito.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve essere internamente coerente: se il giudice rimettente si contraddice nell’impostare la questione, la Corte non può supplire e deve dichiarare l’inammissibilità manifesta.
Domande e risposte
Le sanzioni per ebbrezza si applicano anche alle biciclette?
L’art. 186 del CdS si riferisce ai veicoli; la bicicletta è un velocipede. Il rinvio normativo interno al codice era contestato proprio perché poco chiaro. La Corte non ha risolto nel merito, dichiarando inammissibile la questione per ragioni formali.
Cosa significa «contraddizione interna» dell’ordinanza?
Il giudice aveva formulato censure che presupponevano che la norma si applicasse ai velocipedi, ma poi aveva anche scritto il contrario. Una tale contraddizione interna rende impossibile capire qual è esattamente la questione sottoposta alla Corte.
Quale parametro di costituzionalità era invocato?
Erano invocati più parametri: l’art. 3 (uguaglianza), l’art. 25 co. 2 (legalità penale), l’art. 27 co. 3 (finalità rieducativa della pena) e l’art. 117 co. 1 Cost. in relazione alla CEDU.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza
- Art. 25 della Costituzione — Principio di legalità penale
- Art. 27 della Costituzione — Finalità rieducativa della pena
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.