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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 186, co. 2, del Codice della Strada in materia di guida in stato di ebbrezza su velocipede. L’ordinanza di rimessione contiene una contraddizione interna che ne impedisce l’esame.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Trento aveva sollevato la questione se fosse costituzionale applicare le sanzioni per guida in stato di ebbrezza (art. 186 del Codice della Strada) anche ai conducenti di biciclette, considerato che queste ultime non rientrano nella definizione di «veicolo» a motore. La disposizione rinvia, per i velocipedi, all’art. 47 del Codice della Strada.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: art. 186, co. 2, e art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). Parametri: artt. 3, 25 co. 2, 27 co. 3 e 117 co. 1 Cost. Rimettente: Tribunale di Trento.

La decisione della Corte

Manifesta inammissibilità per contraddizione nell’ordinanza di rimessione. Il rimettente da un lato afferma che la norma è applicabile ai velocipedi, dall’altro prospetta censure che presuppongono il contrario. L’argomentazione interna è contraddittoria e impedisce alla Corte di esaminare il merito.

Il principio

L’ordinanza di rimessione deve essere internamente coerente: se il giudice rimettente si contraddice nell’impostare la questione, la Corte non può supplire e deve dichiarare l’inammissibilità manifesta.

Domande e risposte

Le sanzioni per ebbrezza si applicano anche alle biciclette?

L’art. 186 del CdS si riferisce ai veicoli; la bicicletta è un velocipede. Il rinvio normativo interno al codice era contestato proprio perché poco chiaro. La Corte non ha risolto nel merito, dichiarando inammissibile la questione per ragioni formali.

Cosa significa «contraddizione interna» dell’ordinanza?

Il giudice aveva formulato censure che presupponevano che la norma si applicasse ai velocipedi, ma poi aveva anche scritto il contrario. Una tale contraddizione interna rende impossibile capire qual è esattamente la questione sottoposta alla Corte.

Quale parametro di costituzionalità era invocato?

Erano invocati più parametri: l’art. 3 (uguaglianza), l’art. 25 co. 2 (legalità penale), l’art. 27 co. 3 (finalità rieducativa della pena) e l’art. 117 co. 1 Cost. in relazione alla CEDU.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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