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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma della Regione Puglia che vietava alle residenze sanitarie assistenziali (RSSA) private accreditate di operare in forma di impresa individuale, con un effetto retroattivo sui rapporti già in essere. Ha invece dichiarato non fondata la questione sull’esclusione delle aziende ospedaliero-universitarie dal blocco del turn-over previsto nel Piano di rientro, confermando che per tali aziende le misure devono essere concordate con le Università.

Di cosa si tratta

La Regione Puglia aveva adottato la legge n. 5/2011 contenente norme in materia di residenze sanitarie assistenziali (RSSA) e disposizioni urgenti in materia sanitaria. L’art. 1, comma 1, vietava alle RSSA di operare in forma di impresa individuale, con effetto retroattivo sui soggetti già accreditati. L’art. 3 escludeva le aziende ospedaliero-universitarie dal blocco del turn-over previsto nel Piano di rientro della spesa sanitaria sottoscritto dalla Regione con lo Stato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, comma 1, e 3 della l.r. Puglia n. 5/2011, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. (tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica). Sull’art. 1 la censura riguardava l’ingiustificata limitazione retroattiva della forma giuridica delle RSSA. Sull’art. 3 si lamentava l’alterazione del Piano di rientro per esclusione delle aziende ospedaliero-universitarie dai risparmi attesi.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della l.r. Puglia n. 5/2011 (divieto di forma individuale per le RSSA). Ha invece dichiarato non fondata la questione sull’art. 3, confermando che l’esclusione delle aziende ospedaliero-universitarie dal blocco del turn-over unilateralmente imposto dalla Regione è legittima, in quanto per tali aziende le misure di contenimento della spesa devono essere concordate con le rispettive Università mediante protocolli di intesa, in attuazione dell’art. 33 Cost. (autonomia universitaria).

Il principio

Le aziende ospedaliero-universitarie hanno una peculiare natura istituzionale che richiede la collaborazione tra Regione e Università per qualsiasi determinazione incidente sul loro personale. Una Regione non può unilateralmente applicare a queste aziende misure di contenimento della spesa (come il blocco del turn-over) senza il previo accordo con le Università, pena la violazione dell’autonomia universitaria garantita dall’art. 33 Cost.

Domande e risposte

Cosa sono le aziende ospedaliero-universitarie?

Sono strutture sanitarie che nascono dall’integrazione tra ospedale e facoltà di medicina di un’Università: il personale medico è sia dipendente sanitario sia docente universitario. Hanno una doppia dipendenza istituzionale (Regione per la parte sanitaria, Università per la parte accademica) che rende necessaria la concertazione per le decisioni gestionali.

Perché è stata dichiarata incostituzionale la norma sulle RSSA in forma individuale?

Perché il divieto retroattivo di esercizio in forma individuale incideva sui rapporti già in corso di soggetti già accreditati, senza una giustificazione adeguata. La Corte ha ritenuto che la norma violasse i principi fondamentali statali in materia di tutela della salute, che non consentono di escludere soggetti già accreditati per ragioni meramente formali legate alla forma giuridica.

Il Piano di rientro sanitario pugliese poteva escludere le aziende ospedaliero-universitarie?

Sì, l’esclusione dal blocco del turn-over unilateralmente imposto dalla Regione era legittima, non perché queste aziende non debbano contribuire al risanamento finanziario, ma perché le misure devono essere decise di intesa con le Università. Il risparmio atteso dovrà quindi essere negoziato tramite protocolli d’intesa Regione-Università.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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