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La Corte costituzionale ha dichiarato che spettava alle Procure di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli e al GUP di Napoli procedere per via ordinaria nei confronti del Ministro della giustizia in carica all’epoca dei fatti, Clemente Mastella, per reati ritenuti non ministeriali, senza trasmettere gli atti al Tribunale dei ministri e senza informare il Senato della Repubblica.
Di cosa si tratta
La Procura di Santa Maria Capua Vetere aveva aperto un’indagine penale nei confronti del Ministro della giustizia Clemente Mastella (in carica all’epoca dei fatti), per reati ritenuti di natura non ministeriale. La Procura di Napoli, ricevuti gli atti per competenza territoriale, aveva formulato due richieste di rinvio a giudizio. Il GUP del Tribunale di Napoli aveva rigettato l’eccezione di incompetenza funzionale, disponendo la prosecuzione del rito ordinario. Il Senato della Repubblica aveva sollevato conflitto di attribuzione, sostenendo di non essere stato informato e che gli atti avrebbero dovuto essere trasmessi al Tribunale dei ministri.
La questione di legittimità costituzionale
Il Senato della Repubblica ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti delle Procure di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli e del GUP del Tribunale di Napoli, in riferimento all’art. 96 Cost. e all’art. 6 della l. cost. n. 1/1989. Il Senato sosteneva che, per qualsiasi procedimento penale a carico di un ministro – anche se per reato ritenuto non ministeriale –, gli atti avrebbero dovuto essere trasmessi al Tribunale dei ministri e la Camera informata, in modo che potesse valutare autonomamente la natura ministeriale o meno del reato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato: 1) che spettava alle Procure di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli avviare e proseguire le indagini ed esercitare l’azione penale per reati ritenuti non ministeriali, senza trasmettere gli atti al Tribunale dei ministri; 2) che spettava al GUP di Napoli rigettare l’eccezione di incompetenza e proseguire nelle forme ordinarie; 3) che spettava a tutti questi organi omettere di informare il Senato della pendenza del procedimento.
Il principio
Quando il pubblico ministero ritiene che il reato contestato a un ministro sia di natura comune (non commesso nell’esercizio delle funzioni ministeriali), può procedere nelle forme ordinarie senza trasmettere gli atti al Tribunale dei ministri e senza informare la Camera competente. L’obbligo di informazione e trasmissione ex art. 6 l. cost. n. 1/1989 scatta solo quando vi sia un’ipotesi di reato ministeriale, la cui qualificazione iniziale spetta al PM.
Domande e risposte
Perché il Senato riteneva di dover essere informato anche per i reati non ministeriali?
Il Senato sosteneva che il Tribunale dei ministri fosse l’“unico organo giudiziario legittimato” a qualificare la natura ministeriale o meno di un reato addebitato a un ministro, e che quindi tutti i procedimenti a carico di ministri dovessero transitare da quel Collegio prima di essere eventualmente restituiti alla giurisdizione ordinaria. La Corte ha respinto questa tesi.
In cosa differisce questa sentenza dalla n. 87/2012 (caso Berlusconi)?
Le due sentenze affermano lo stesso principio ma in contesti diversi: la n. 87 riguarda il Presidente del Consiglio e la Camera dei deputati; la n. 88 riguarda un Ministro e il Senato. In entrambi i casi la Corte ha confermato che la qualificazione iniziale del reato come ministeriale o non ministeriale spetta al PM, e solo in caso di reato ministeriale si attivano il Tribunale dei ministri e la Camera competente.
Il caso Mastella aveva altri risvolti?
Il conflitto di attribuzione esaminato in questa sentenza riguardava solo il profilo procedurale (chi doveva procedere e se il Senato andava informato). Nei giudizi di merito davanti al tribunale ordinario, Mastella fu poi prosciolto per alcune accuse e la vicenda ebbe uno sviluppo giudiziario separato.
Norme collegate
- Art. 96 della Costituzione — responsabilità penale dei ministri per i reati commessi nell’esercizio delle funzioni di governo
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