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La Corte costituzionale ha dichiarato che spettava alla Procura e al GIP di Milano avviare le indagini, richiedere il giudizio immediato ed emettere il relativo decreto nei confronti del Presidente del Consiglio in carica per l’ipotesi di reato non commessa nell’esercizio delle funzioni ministeriali, senza coinvolgere il Tribunale dei ministri. La Corte ha anche dichiarato che spettava agli organi giudiziari procedere omettendo di informare la Camera dei deputati della pendenza del procedimento.

Di cosa si tratta

Nel 2011 la Procura di Milano conduceva indagini penali nei confronti dell’on. Silvio Berlusconi (all’epoca Presidente del Consiglio) per il reato di concussione. La Camera dei deputati sosteneva che, trattandosi di un ministro, la Procura avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Collegio per i reati ministeriali ai sensi dell’art. 6 della legge cost. n. 1/1989, e comunque informare la Camera. La Procura e il GIP avevano invece ritenuto il reato di natura non ministeriale e avevano proceduto nelle forme ordinarie.

La questione di legittimità costituzionale

La Camera dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del PM e del GIP del Tribunale di Milano, lamentando la violazione degli artt. 96 Cost. e 6 della l. cost. n. 1/1989. La ricorrente sosteneva che gli organi giudiziari avessero invaso le prerogative parlamentari, avendo proceduto per via ordinaria senza investire il Tribunale dei ministri e senza informare la Camera, precludendole così di valutare la natura ministeriale del reato.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato: 1) che spettava alla Procura di Milano avviare le indagini e richiedere il giudizio immediato per un reato ritenuto non ministeriale, senza trasmettere gli atti al Tribunale dei ministri; 2) che spettava al GIP procedere nelle forme ordinarie ed emettere il decreto di giudizio immediato; 3) che spettava ad entrambi omettere di informare la Camera dei deputati della pendenza del procedimento. In sostanza la Corte ha respinto il conflitto e confermato la correttezza del comportamento degli organi giudiziari.

Il principio

L’obbligo di trasmissione degli atti al Tribunale dei ministri (art. 6 l. cost. n. 1/1989) e quello di informare la Camera competente sussistono solo quando vi sia un’ipotesi di reato ministeriale (commesso nell’esercizio delle funzioni di governo). Quando il PM ritiene che il reato sia di natura comune (non ministeriale), può procedere nelle forme ordinarie senza coinvolgere né il Tribunale dei ministri né la Camera, spettando al giudice – non alla Camera – qualificare la natura del reato.

Domande e risposte

Cosa sono i “reati ministeriali” e il Tribunale dei ministri?

I reati ministeriali sono quelli commessi da un ministro nell’esercizio delle proprie funzioni. Ai sensi dell’art. 96 Cost. e della l. cost. n. 1/1989, questi reati sono giudicati da un collegio speciale presso il tribunale del distretto (Tribunale dei ministri), con previa autorizzazione della Camera competente (Senato o Camera, a seconda di quale Camera apparteneva il ministro).

Perché la Camera sosteneva di dover essere informata?

La Camera riteneva che, anche per i reati di natura incerta, il PM dovesse prima trasmettere gli atti al Tribunale dei ministri, affinché questo valutasse la natura ministeriale o comune del reato e, nel primo caso, attivasse la Camera per l’eventuale autorizzazione. La Corte ha invece ritenuto che spetti al PM la qualificazione iniziale e, se ritiene il reato non ministeriale, può procedere senza coinvolgere né il Tribunale dei ministri né la Camera.

Questa sentenza si applica a tutti i ministri in carica?

Sì, il principio è generale: il PM che ritenga il reato di un ministro di natura non ministeriale può procedere nelle forme ordinarie. È il giudice che, eventualmente su eccezione dell’imputato, potrà rimettere gli atti al Tribunale dei ministri se ritiene diversamente. La Camera non va informata in questa fase.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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