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La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale ordinario di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con cui il Senato aveva dichiarato che le dichiarazioni del senatore Storace — che offendevano il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano — rientravano nella insindacabilità ex art. 68, primo comma, della Costituzione.
Di cosa si tratta
Il senatore Francesco Storace era stato rinviato a giudizio davanti al Tribunale di Roma per il delitto di offesa all’onore e al prestigio del Presidente della Repubblica (art. 278 c.p.), per commenti pubblicati sul proprio sito internet nel 2007. Il Senato della Repubblica aveva deliberato che tali opinioni erano insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost. Il Tribunale, ritenendo che la deliberazione del Senato menomasse le proprie attribuzioni giurisdizionali, aveva sollevato conflitto di attribuzioni.
La questione di legittimità costituzionale
Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: Tribunale ordinario di Roma (ricorrente) contro Senato della Repubblica (resistente). Oggetto: deliberazione del Senato che dichiarava l’insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Storace. Parametro: art. 68, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, verificando la sussistenza dei requisiti soggettivo (legittimazione del Tribunale come potere dello Stato e del Senato come organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà sull’insindacabilità) e oggettivo (esistenza di una lesione potenziale delle attribuzioni giurisdizionali). Ha quindi disposto la notifica del ricorso e dell’ordinanza al Senato, per la successiva trattazione nel merito.
Il principio
L’ordinanza che dichiara ammissibile un conflitto di attribuzioni non definisce il merito, ma verifica soltanto la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la sua proposizione. Il Senato ha legittimazione passiva in quanto organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
Domande e risposte
Che cosa è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 della Costituzione?
L’art. 68, primo comma, della Costituzione stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa garanzia — detta insindacabilità — protegge la libertà di mandato parlamentare, ma si applica solo alle attività connesse con l’esercizio delle funzioni parlamentari, non a qualsiasi dichiarazione pubblica del parlamentare.
Quando un parlamentare può rispondere penalmente per le proprie dichiarazioni?
Quando le dichiarazioni non sono connesse con l’esercizio delle funzioni parlamentari (cd. nesso funzionale), il parlamentare risponde penalmente come qualsiasi cittadino. Nel caso Storace, il Tribunale riteneva che i commenti sul sito internet non avessero il nesso funzionale richiesto dall’art. 68 Cost.
Qual è la differenza tra conflitto di attribuzioni e incidente di costituzionalità?
Nel conflitto di attribuzioni, due poteri dello Stato si contendono una sfera di competenza e la Corte stabilisce a chi spetta. Nell’incidente di costituzionalità, un giudice dubita della legittimità di una norma e rimette la questione alla Corte. Nel caso Storace, il Tribunale non contestava una norma, ma la deliberazione del Senato che invadeva la sua sfera giurisdizionale.
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