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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice di pace di Latisana sulla legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2, lettera a), del Codice della strada, interpretato nel senso di considerare rilevanti le cifre centesimali del tasso alcolemico. La norma era già stata depenalizzata prima della rimessione e la sanzione accessoria (sospensione della patente) non era più applicabile al caso, facendo venir meno la rilevanza della questione.

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di Latisana dubitava della legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), nella parte in cui la giurisprudenza di legittimità considerava rilevanti ai fini del reato anche le cifre centesimali del tasso alcolemico, non espressamente indicate nel testo normativo. I parametri invocati erano gli artt. 2, 3, 32 Cost. e l’art. 117 Cost. in relazione agli artt. 7 e 8 CEDU.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Latisana aveva sollevato questione, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., ai principi di ragionevolezza e certezza del diritto, nonché all’art. 117 Cost. in relazione agli artt. 7 e 8 CEDU, della legittimità dell’art. 186, comma 2, lett. a), cod. strada nell’interpretazione che considerava significative le cifre centesimali del tasso alcolemico. Il rimettente sosteneva anche che l’art. 33 della legge n. 120/2010 avesse depenalizzato la disposizione, ma riteneva di dover comunque decidere sulla sanzione accessoria della sospensione della patente.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. La norma era già stata depenalizzata dalla legge n. 120/2010 prima della rimessione, e la nuova disciplina non prevedeva l’applicazione della sospensione della patente a fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Pertanto il giudice a quo non era chiamato ad applicare la norma censurata, con conseguente difetto del necessario requisito della rilevanza.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non è concretamente chiamato ad applicare la disposizione censurata nel giudizio principale. Se la norma è stata depenalizzata e la sanzione accessoria non è applicabile ai fatti antecedenti la depenalizzazione, la rilevanza della questione viene meno e la rimessione è inammissibile per difetto di rilevanza.

Domande e risposte

Perché conta la “rilevanza” della questione di costituzionalità?

La legge n. 87/1953 (art. 23) richiede che la questione sia “rilevante”: il giudice deve effettivamente dover applicare la norma censurata per decidere il caso. Se la norma non si applica al caso concreto, la questione va dichiarata inammissibile, poiché l’eventuale pronuncia della Corte non avrebbe alcun effetto sul giudizio principale.

Cosa cambiò con la legge n. 120/2010 sulla guida in stato di ebbrezza?

La legge n. 120/2010 (art. 33) ha depenalizzato la fattispecie più lieve di guida in stato di ebbrezza (tasso tra 0,5 e 0,8 g/l, prevista dall’art. 186, comma 2, lett. a), trasformando la sanzione penale in sanzione amministrativa. Per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge si applica la norma più favorevole (depenalizzazione), ma senza l’automatica applicazione delle sanzioni accessorie amministrative.

Il principio dell’ubriachezza come “sfera della vita privata” invocato dal giudice aveva fondamento?

La Corte non si è pronunciata nel merito. Il rimettente aveva sostenuto che l’assunzione di alcolici rientrasse nella vita privata tutelata dall’art. 8 CEDU; tuttavia la questione era inammissibile per difetto di rilevanza, e la Corte non ha quindi valutato questo argomento.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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