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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 569 del codice penale nella parte in cui applicava automaticamente la perdita della potestà genitoriale (oggi responsabilità genitoriale) alla condanna per il delitto di alterazione di stato (art. 567, comma 2, c.p.), senza consentire al giudice alcuna valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto.
Di cosa si tratta
L’art. 569 c.p. prevedeva che dalla condanna per il delitto di alterazione di stato ex art. 567 c.p. (ad esempio la dichiarazione di false generalità alle autorità di stato civile per attribuire a un bambino una filiazione diversa da quella reale) conseguisse di diritto la perdita della potestà genitoriale. Il Tribunale di Milano, giudicante nel procedimento penale a carico di M.L.F., ha sollevato questione di legittimità ritenendo che l’automatismo precludesse ogni considerazione dell’interesse della minore.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 569 del codice penale. Parametri: artt. 2, 3, 27 (comma 3), 30 e 31 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Milano, in composizione collegiale (r.o. n. 141/2011). Giudice relatore: Alessandro Criscuolo. Parti costituite: curatore speciale della minore M.N. (avv. Laura De Rui), Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 569 c.p., nella parte in cui stabilisce che in caso di condanna per il delitto di cui all’art. 567, comma 2, c.p. consegue di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto. Tutti gli altri profili restano assorbiti.
Il principio
L’applicazione automatica di pene accessorie che incidono sulla responsabilità genitoriale è incostituzionale quando esclude che il giudice possa valutare nel caso concreto l’interesse superiore del minore: l’automatismo penale non può travolgere la tutela del minore garantita dagli artt. 30 e 31 della Costituzione.
Domande e risposte
Cosa è il reato di alterazione di stato (art. 567, comma 2, c.p.)?
Consiste nell’alterare lo stato civile di un neonato mediante false dichiarazioni all’ufficiale dello stato civile o con altri mezzi fraudolenti, attribuendo al bambino una filiazione diversa da quella reale. È punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Dopo questa sentenza il giudice può non applicare la perdita della potestà?
Sì. La sentenza elimina l’automatismo: il giudice deve valutare in concreto se la perdita della responsabilità genitoriale risponda all’interesse del minore, potendo non applicarla se tale interesse lo richiede.
La stessa logica vale per altri automatismi penali sulle pene accessorie familiari?
La Corte ha progressivamente esteso questo principio ad altri automatismi che escludono la valutazione giudiziale dell’interesse del minore: ogni pena accessoria che incida sulla responsabilità genitoriale deve poter essere modulata dal giudice.
Norme collegate
- Art. 30 della Costituzione — Doveri e diritti dei genitori, tutela dei figli anche nati fuori del matrimonio
- Art. 31 della Costituzione — Protezione della famiglia e dell’infanzia da parte della Repubblica
- Art. 27 della Costituzione — Finalità rieducativa della pena, parametro della questione
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