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La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225/2010, convertito dalla legge n. 10/2011, che pretendeva di interpretare autenticamente la decorrenza della prescrizione nelle azioni di ripetizione d’indebito nei contratti bancari. La norma, anziché chiarire una regola preesistente, ne introduceva una del tutto nuova, in violazione dei limiti costituzionali all’interpretazione autentica e del diritto a un giusto processo.
Di cosa si tratta
Molti correntisti avevano convenuto in giudizio le proprie banche chiedendo la restituzione di somme addebitate in modo illegittimo (capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissione di massimo scoperto). La Corte di cassazione a sezioni unite aveva stabilito, con sentenza n. 24418/2010, a partire da quando decorra la prescrizione per tali azioni. Il Parlamento è intervenuto con una norma di interpretazione autentica dell’art. 2935 c.c., facendo decorrere la prescrizione dalla data della singola annotazione in conto, privando retroattivamente i correntisti della tutela già riconosciuta.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Brindisi (sez. distaccata di Ostuni), con ordinanza del 10 marzo 2011 (r.o. n. 145/2011), ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 104, 111 e 117 Cost., lamentando che l’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225/2010 non rispettasse i limiti della legge di interpretazione autentica: non esisteva, infatti, alcuna norma specifica sulla decorrenza della prescrizione nei contratti bancari da interpretare, e il significato attribuito era estraneo alle opzioni interpretative ricavabili dalla disciplina generale.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225/2010, convertito dalla legge n. 10/2011. La norma, pur presentandosi come interpretazione autentica dell’art. 2935 c.c., ha in realtà introdotto una regola nuova e retroattiva, alterando i giudizi in corso in violazione dei principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di tutela giurisdizionale effettiva (art. 24 Cost.), nonché del diritto al giusto processo sancito dall’art. 6 CEDU, richiamato dall’art. 117 Cost.
Il principio
Una legge di interpretazione autentica è costituzionalmente legittima solo se chiarisce una norma preesistente ambigua e attribuisce a essa uno dei significati già ricavabili dal testo e dal sistema. Se invece introduce una disciplina sostanzialmente nuova e retroattiva, incidendo sui giudizi pendenti a favore di una delle parti, viola i limiti dell’interpretazione autentica, il principio di ragionevolezza e il diritto a un processo equo.
Domande e risposte
Perché la norma era considerata retroattiva?
Perché modificava la decorrenza della prescrizione per fatti già avvenuti e per giudizi già pendenti, cambiando le regole del gioco a partita iniziata a favore delle banche e a danno dei correntisti che avevano già intrapreso un’azione legale.
Cosa cambia concretamente per i correntisti dopo questa sentenza?
Dopo la sentenza torna ad applicarsi il principio consolidato dalla Cassazione a sezioni unite (sentenza n. 24418/2010): la prescrizione dell’azione di ripetizione decorre dalla chiusura del rapporto (o dal versamento, se costituisce un vero pagamento in eccesso rispetto all’affidamento), non dalla singola annotazione in conto.
La Corte ha annullato tutti i giudizi già decisi applicando la norma incostituzionale?
La dichiarazione di incostituzionalità produce effetti sui giudizi ancora pendenti al momento della pronuncia, non sui giudicati già passati in giudicato. I procedimenti ancora aperti potevano quindi essere ridecisi senza applicare la norma annullata.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, violato dalla retroattività irragionevole della norma
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio, leso dalla modifica retroattiva delle regole processuali
- Art. 117 della Costituzione — obblighi internazionali, tramite il richiamo all’art. 6 CEDU sul giusto processo
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.