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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere nel ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana contro l’art. 3, comma 1, della legge di bilancio della Regione siciliana per il 2011, impugnata per violazione dell’art. 81, commi 3 e 4, della Costituzione (copertura finanziaria delle leggi di spesa). La norma era stata modificata nelle more del giudizio.

Di cosa si tratta

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato l’art. 3, comma 1, della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana del 30 aprile 2011 (d.d.l. n. 630, bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013), in riferimento all’art. 81, commi 3 e 4, Cost., per mancata indicazione della copertura finanziaria. Nelle more del giudizio la norma era stata modificata, eliminando il vizio denunciato.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 3, comma 1, della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana 30 aprile 2011 (d.d.l. n. 630). Parametro: art. 81, commi 3 e 4, Cost. (obbligo di copertura finanziaria delle leggi). Ricorrente: Commissario dello Stato per la Regione siciliana (reg. ric. n. 44/2011). Giudice relatore: Gaetano Silvestri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al ricorso, conformemente alla propria costante giurisprudenza (ex plurimis: ord. nn. 11/2012 e 166, 76 e 2/2011). La pronuncia è stata deliberata il 13 febbraio 2012 e depositata il 16 febbraio 2012.

Il principio

Il principio di copertura finanziaria delle leggi (art. 81 Cost.) è presidio fondamentale dell’equilibrio di bilancio: le Regioni — anche quelle a statuto speciale — devono indicare la copertura per le leggi di spesa. Quando la norma impugnata viene corretta nelle more del giudizio, la Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Domande e risposte

Cosa prescrive l’art. 81, commi 3 e 4, della Costituzione?

Ogni legge che comporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte (copertura finanziaria). Il principio vale sia per lo Stato sia per le Regioni e è uno degli strumenti costituzionali di equilibrio di bilancio.

Il Commissario dello Stato può bloccare una legge di bilancio regionale siciliana?

Sì. Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana può impugnare le delibere legislative dell’Assemblea regionale siciliana prima della promulgazione, comprese le leggi di bilancio, in presenza di vizi di legittimità costituzionale.

La decisione giudica la qualità del bilancio siciliano 2011?

No. La cessazione della materia del contendere chiude il procedimento senza pronunciarsi sulla legittimità della norma originaria: la Corte prende atto che il vizio è stato rimosso e non entra nel merito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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