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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 4 e 5, della legge della Regione Marche n. 4 del 2011, che introduceva una soglia minima di ammissibilità delle offerte negli appalti pubblici regionali correlata alla sicurezza del lavoro. La norma violava la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.), poiché dettava una disciplina diversa da quella del Codice dei contratti pubblici.
Di cosa si tratta
La Regione Marche aveva previsto, nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, che i bandi dovessero indicare una soglia minima obbligatoria di ammissibilità delle offerte (non superiore al 20% del punteggio massimo) riferita agli elementi di valutazione connessi alla tutela della salute e sicurezza nei cantieri. Il Codice dei contratti statale configurava invece tali elementi come criteri di valutazione delle offerte, non come soglie di esclusione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2, commi 4 e 5, della legge della Regione Marche 4 aprile 2011, n. 4, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione (tutela della concorrenza e ordinamento civile). Ricorso governativo in via principale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato incostituzionale la norma originaria (e, in via consequenziale, anche il testo novellato dalla legge regionale n. 20 del 2011, sostanzialmente coincidente). La normativa regionale introduceva un criterio di ammissibilità delle offerte diverso da quello statale, che configura gli stessi elementi come criteri di valutazione. Ciò invadeva la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza negli appalti pubblici.
Il principio
In materia di appalti pubblici, l’ambito materiale prevalente è quello della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza statale. Le Regioni non possono prevedere, in tema di qualificazione e selezione dei concorrenti o di ammissibilità delle offerte, una disciplina diversa da quella dettata dal Codice dei contratti pubblici, pena l’illegittimità costituzionale per invasione della competenza statale.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra criterio di ammissibilità e criterio di valutazione delle offerte?
Un criterio di ammissibilità esclude le offerte che non lo rispettano prima ancora che vengano valutate. Un criterio di valutazione invece entra nel punteggio finale dell’offerta. Il Codice dei contratti statale qualifica gli elementi di sicurezza come criteri di valutazione, non di esclusione, per favorire la concorrenza più ampia possibile.
Perché la modifica regionale successiva è stata dichiarata ugualmente incostituzionale?
La Regione Marche aveva modificato la norma trasformando l’obbligo in facoltà, ma il testo novellato continuava a individuare gli elementi di sicurezza come soglia di ammissibilità (sia pure facoltativa). La sostanza rimaneva la stessa e la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità anche del nuovo testo, in via consequenziale.
Le Regioni possono disciplinare la sicurezza sul lavoro negli appalti?
Le Regioni hanno competenza concorrente in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, ma tale competenza non consente di intervenire nella fase di evidenza pubblica degli appalti, dove vige la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. I profili di sicurezza devono essere regolati entro i limiti del Codice dei contratti pubblici.
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