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La Corte costituzionale, con ordinanza n. 47 del 2012, ordina la restituzione degli atti al giudice del lavoro del Tribunale di Padova, il quale aveva sollevato questione di legittimità sulla notifica della cartella di pagamento mediante deposito in comune e affissione all’albo, senza prima aver notificato l’ordinanza di rimessione a tutte le parti del giudizio principale (omessa notifica a Equitalia Polis).
Di cosa si tratta
Una società cooperativa aveva proposto opposizione alla cartella di pagamento relativa a debiti previdenziali, sostenendo che la notifica della cartella fosse avvenuta mediante il meccanismo del deposito in comune e affissione all’albo (art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e art. 60 d.P.R. n. 600/1973) anche quando era noto l’indirizzo del destinatario. Il giudice del lavoro di Padova aveva sollevato questione di legittimità per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., ma aveva omesso di notificare l’ordinanza di rimessione a Equitalia Polis, parte del giudizio principale.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudice del lavoro del Tribunale di Padova (rimettente) ha censurato il combinato disposto degli artt. 26, terzo comma, d.P.R. n. 602/1973 e 60, primo comma, lettera e), d.P.R. n. 600/1973, nella parte in cui individua il momento di perfezionamento della notifica della cartella «nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune» anche quando sia noto il domicilio del destinatario. Parametri: artt. 3 e 24 Cost.
La decisione della Corte
La Corte non esamina il merito: rileva che l’ordinanza di rimessione non era stata notificata a Equitalia Polis, parte del giudizio principale. Ai sensi dell’art. 23, quarto comma, l. n. 87/1953, la notifica alle parti è un adempimento essenziale. La mancata notifica viola il contraddittorio e il diritto di difesa della parte pretermessa. La Corte dispone la restituzione degli atti affinché il giudice provveda alla notifica omessa, come in precedenti analoghe ordinanze.
Il principio
Nell’incidente di legittimità costituzionale, l’ordinanza di rimessione deve essere notificata a tutte le parti del giudizio principale, anche a quelle non costituite. La mancata notificazione viola il contraddittorio e comporta la restituzione degli atti al giudice rimettente perché vi provveda.
Domande e risposte
Come viene notificata la cartella di pagamento quando il contribuente non viene trovato?
Ai sensi degli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. n. 600/1973, si ricorre al meccanismo dell’art. 140 c.p.c. (deposito in comune e affissione all’albo) quando il destinatario è irreperibile nel luogo conosciuto. La questione sollevata riguardava se questa procedura fosse applicabile anche quando l’indirizzo del destinatario era conosciuto.
Perché il giudice deve notificare l’ordinanza di rimessione alle parti del giudizio principale?
Perché le parti del giudizio principale hanno diritto di partecipare al giudizio costituzionale incidentale: possono presentare osservazioni, difendersi dalle questioni sollevate e influenzare l’esito. La mancata notifica priva queste parti del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.
Cosa succede dopo la restituzione degli atti?
Il giudice rimettente deve notificare l’ordinanza di rimessione alla parte pretermessa e poi decidere se sollevare nuovamente la questione davanti alla Corte, questa volta nel rispetto del contraddittorio. Se lo fa, la Corte esaminerà il merito della questione sulla notifica della cartella.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza del sistema di notifiche tributarie
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa del destinatario della cartella e delle parti del giudizio
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