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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge regionale Umbria n. 4 del 2011, nella parte riferita agli anni 2011 e 2012, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica. La norma regionale introduceva una deduzione dalla base imponibile IRAP non prevista dalla legislazione statale, configurando un aiuto di Stato. La questione relativa all’art. 30 (personale sanitario) è stata invece dichiarata non fondata.
Di cosa si tratta
La Regione Umbria aveva introdotto, con la legge n. 4 del 2011, due misure: una deduzione dalla base imponibile IRAP per i nuovi dipendenti assunti a tempo indeterminato (art. 5) e una proroga delle norme regionali sul reclutamento del personale sanitario (art. 30). Il Governo ha impugnato entrambe le disposizioni sostenendo che invadessero competenze legislative esclusive dello Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 5 e l’art. 30 della legge della Regione Umbria 30 marzo 2011, n. 4, per violazione degli artt. 3, 117 (primo, secondo lettere e ed l, e terzo comma) della Costituzione. Ricorso governativo in via principale.
La decisione della Corte
L’art. 5 è stato dichiarato incostituzionale perché introduceva una deduzione IRAP non prevista dalla legislazione statale, violando la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario. La questione relativa alla parte dell’art. 5 riferita agli anni successivi al 2012 è stata dichiarata cessata per materia del contendere, avendo la Regione modificato la norma. L’art. 30, relativo al personale sanitario, è stato giudicato non fondate le censure, perché l’art. 6 della legge regionale n. 16 del 2005 (norma ritenuta lesiva) era stato già abrogato dalla stessa legge n. 4 del 2011.
Il principio
Le Regioni non possono introdurre deduzioni o agevolazioni IRAP non previste dalla legislazione statale, perché ciò viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario e può configurare un aiuto di Stato vietato dal diritto dell’Unione europea. Il principio di coordinamento della finanza pubblica esige uniformità delle basi imponibili dei tributi erariali.
Domande e risposte
Possono le Regioni modificare le aliquote o le basi imponibili IRAP?
Le Regioni possono variare l’aliquota IRAP entro i limiti fissati dalla legge statale, ma non possono introdurre deduzioni o esenzioni che alterino la base imponibile in modo non consentito dalla normativa statale, pena la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
Che cosa è un aiuto di Stato vietato dall’Unione europea?
Un aiuto di Stato è qualsiasi vantaggio economico concesso selettivamente a determinate imprese o settori mediante risorse pubbliche, che falsa o minaccia di falsare la concorrenza nel mercato interno. Le agevolazioni fiscali selettive rientrano in questa categoria e devono essere notificate preventivamente alla Commissione europea.
Perché la censura sull’art. 30 (personale sanitario) non è stata accolta?
La norma impugnata prorogava la legge regionale n. 16 del 2005, ma il Governo temeva che ciò implicasse anche l’applicazione dell’art. 6 di tale legge (riserva del 50% dei posti). Tuttavia, tale art. 6 era stato abrogato dalla stessa legge n. 4 del 2011 entrata in vigore lo stesso giorno, così venendo meno le ragioni del ricorso.
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