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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-ter del D.lgs. n. 74/2000 (reato di omesso versamento IVA), sollevata per asserita violazione del principio di eguaglianza in ragione della diversa finestra temporale a disposizione dei contribuenti per gli anni di imposta 2005 rispetto agli anni successivi. Il fluire del tempo è un elemento di differenziazione giuridicamente valido.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Torino aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 10-ter del D.lgs. n. 74/2000 (introdotto dall’art. 35, comma 7, del d.l. n. 223/2006, conv. dalla l. n. 248/2006), che punisce l’omesso versamento dell’IVA per importi superiori alla soglia annua, sostenendo che il contribuente per l’anno 2005 avesse avuto meno tempo rispetto agli anni successivi per adeguarsi alla nuova norma penale.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 10-ter del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Parametro: art. 3 Cost. (principio di eguaglianza), per l’asserita disparità di trattamento tra i contribuenti dell’anno 2005 e quelli degli anni successivi. Giudice rimettente: Tribunale di Torino (r.o. n. 201/2011). Giudice relatore: non indicato. Identica alla questione già decisa con ord. n. 224/2011 della stessa Corte.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, confermando quanto già affermato con l’ordinanza n. 224/2011. La diversa finestra temporale (circa cinque mesi e mezzo invece di dodici) a disposizione del contribuente 2005 per decidere se versare l’imposta è giustificata dall’elemento del tempo, che costituisce un valido elemento di differenziazione giuridica. Il termine residuo non era così breve da risultare intrinsecamente incongruo.
Il principio
Non viola il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) il fatto che, per effetto dell’entrata in vigore di una nuova incriminazione, i contribuenti dell’anno precedente dispongano di un termine inferiore a quello ordinario per adeguarsi: il fluire del tempo costituisce un valido elemento di differenziazione delle situazioni giuridiche, secondo la costante giurisprudenza della Corte.
Domande e risposte
Qual è la soglia del reato di omesso versamento IVA?
Ai sensi dell’art. 10-ter del D.lgs. n. 74/2000, commette reato chi non versa l’IVA dovuta entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, per un importo superiore a 250.000 euro annui (soglia vigente al momento della decisione).
Perché il contribuente del 2005 aveva meno tempo?
Perché la norma incriminatrice è entrata in vigore il 4 luglio 2006 (d.l. n. 223/2006), ma l’IVA per il 2005 andava versata entro il 27 dicembre 2006: tra entrata in vigore e scadenza intercorrevano solo circa cinque mesi e mezzo invece dei circa dodici ordinari.
Il termine più breve viola la Costituzione?
No, secondo la Corte. Cinque mesi e mezzo non sono un termine irragionevole; il contribuente aveva già l’obbligo tributario prima della norma penale e disponeva di tempo sufficiente per adeguarsi.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza, parametro della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.