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La Corte costituzionale, con ordinanza n. 44 del 2012, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 11, commi 1 e 1-bis, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 14/2007, nella parte in cui consentiva l’utilizzo di «cacciatori» per gli abbattimenti di fauna in deroga, in contrasto con la legge statale quadro sulla fauna (l. n. 157/1992).

Di cosa si tratta

La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 14/2007 aveva disciplinato le deroghe alla protezione degli uccelli e dei mammiferi selvatici in attuazione delle direttive europee. In applicazione di tale legge, la Regione aveva autorizzato l’abbattimento di ottantacinque cinghiali in deroga, indicando tra i soggetti esecutori anche «cacciatori» titolari di licenza venatoria. La Lega per l’Abolizione della Caccia (LAC) aveva impugnato il provvedimento davanti al TAR Friuli-Venezia Giulia, che aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia (giudice rimettente) ha sollevato questione di legittimità dell’art. 11, commi 1 e 1-bis, della l.r. n. 14/2007 per violazione degli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e) e terzo comma, Cost. e degli artt. 4 e 6 dello statuto speciale (l. cost. n. 1/1963). La norma statale (art. 19, comma 2, l. n. 157/1992) individua tassativamente i soggetti abilitati agli abbattimenti di controllo, escludendo i cacciatori.

La decisione della Corte

La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione. Il TAR aveva censurato l’art. 11, commi 1 e 1-bis, ma era l’art. 7, comma 6, della stessa legge regionale a individuare i soggetti abilitati agli abbattimenti (includendo i cacciatori). Le disposizioni censurate non contenevano la norma rilevante nel giudizio, e pertanto la questione era formulata su oggetto errato (c.d. aberratio ictus).

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è inammissibile per erronea individuazione delle disposizioni censurate (aberratio ictus) quando il giudice rimettente impugna una norma diversa da quella effettivamente applicabile nel giudizio principale. Deve essere censurata la disposizione che concretamente produce l’effetto contestato.

Domande e risposte

Chi può effettuare gli abbattimenti di fauna selvatica a fini di controllo?

L’art. 19, comma 2, della l. n. 157/1992 (norma fondamentale di riforma economico-sociale vincolante anche per le Regioni a statuto speciale) individua tassativamente i soggetti abilitati: guardie venatorie provinciali, proprietari o conduttori di fondi (se in possesso di licenza di caccia), guardie forestali o comunali. I cacciatori in quanto tali non rientrano nell’elenco.

Le Regioni a statuto speciale possono ampliare l’elenco dei soggetti abilitati agli abbattimenti?

No. La Corte ha già chiarito (sentenza n. 392/2005) che l’art. 19, comma 2, l. n. 157/1992 costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale, vincolante anche per le Regioni a statuto speciale nel limite della propria potestà legislativa integrativo-attuativa.

Cosa è l’«aberratio ictus» nel giudizio di legittimità costituzionale?

Si parla di aberratio ictus quando il giudice rimettente censura una disposizione diversa da quella che produce nel caso concreto l’effetto ritenuto incostituzionale. In questo caso, il TAR aveva censurato i commi 1 e 1-bis dell’art. 11, mentre era il comma 6 dell’art. 7 a prevedere l’abilitazione dei cacciatori.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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