Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 43 del 2012, dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate dalla Corte d’appello di Messina e manifestamente infondata quella della Cassazione sull’art. 10, comma 3, della legge ex-Cirielli (l. n. 251/2005), nella parte in cui esclude l’applicazione retroattiva dei nuovi termini di prescrizione più brevi ai processi già pendenti in appello o in Cassazione.

Di cosa si tratta

La legge n. 251/2005 (c.d. «ex-Cirielli») aveva ridotto i termini di prescrizione per molti reati. L’art. 10, comma 3, però, escludeva l’applicazione retroattiva dei nuovi termini più brevi ai processi già pendenti in grado di appello o davanti alla Cassazione. La Corte EDU aveva successivamente chiarito (sent. Scoppola c. Italia) che l’art. 7 CEDU incorpora anche il principio della retroattività della lex mitior in materia penale. Più giudici avevano sollevato questioni di legittimità dell’art. 10, comma 3, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 7 CEDU.

La questione di legittimità costituzionale

I giudici rimettenti sono la Corte d’appello di Messina (due ordinanze) e la Corte di cassazione, seconda sezione penale. Tutti censurano l’art. 10, comma 3, l. n. 251/2005 per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 7 CEDU come interpretato dalla Grande Camera nella sentenza Scoppola, che sancisce il principio della lex mitior in materia penale.

La decisione della Corte

La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni della Corte d’appello di Messina (difetto di descrizione della fattispecie concreta) e manifestamente infondata quella della Cassazione, alla luce della propria sentenza n. 236/2011, con la quale aveva già dichiarato non fondata la medesima questione, chiarendo che l’art. 7 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, si applica alle norme penali sostanziali ma non determina, di per sé, l’illegittimità dell’art. 10, comma 3, l. n. 251/2005.

Il principio

La questione dell’applicabilità retroattiva dei termini di prescrizione più brevi introdotti dalla l. n. 251/2005 ai processi in appello e in Cassazione era stata già esaminata dalla Corte con la sentenza n. 236/2011. La reiterazione di questioni identiche già dichiarate non fondate o infondate è manifestamente infondata.

Domande e risposte

La legge ex-Cirielli ha ridotto i termini di prescrizione per tutti i reati?

No. La l. n. 251/2005 ha modificato i termini di prescrizione previsti dall’art. 157 c.p., in alcuni casi riducendoli. Tuttavia, l’art. 10, comma 3, ha escluso espressamente l’applicazione dei termini più brevi ai processi già pendenti in grado di appello o in Cassazione.

Il principio della lex mitior si applica alla prescrizione?

La Corte EDU (sentenza Scoppola c. Italia) ha affermato che l’art. 7 CEDU garantisce l’applicazione della legge penale più favorevole. Tuttavia, la Corte costituzionale italiana ha ritenuto, con la sentenza n. 236/2011 richiamata in questa ordinanza, che ciò non renda illegittima la disciplina transitoria della l. n. 251/2005.

Il condannato in appello con i vecchi termini di prescrizione può chiedere di applicare quelli più brevi?

In base alla disciplina transitoria della l. n. 251/2005, non per i processi già pendenti in appello al momento di entrata in vigore della legge. La questione costituzionale è stata reiteratamente sollevata ma dichiarata inammissibile o infondata.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.