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La Corte costituzionale, con sentenza n. 39 del 2012, dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità delle dichiarazioni rese dall’onorevole Maurizio Gasparri in un’intervista giornalistica nei confronti del pubblico ministero Henry John Woodcock, e annulla la relativa delibera. Le dichiarazioni, offensive dell’onore del magistrato, non presentano il necessario nesso funzionale con atti parlamentari tipici.
Di cosa si tratta
In un’intervista pubblicata nel 2006 sul quotidiano «Il Messaggero», l’onorevole Gasparri aveva espresso giudizi fortemente negativi sul PM Woodcock, definendolo «bizzarro», capace di «sparare accuse ridicole» e di «pescare nomi famosi a casaccio». Il Tribunale di Roma aveva avviato un procedimento penale per diffamazione. La Camera dei deputati, accogliendo la proposta della Giunta per le autorizzazioni, aveva dichiarato nel 2008 che le dichiarazioni erano coperte dalla prerogativa di insindacabilità parlamentare ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. Il Tribunale aveva sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è stato promosso dal Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione penale (giudice rimettente). Il tribunale sosteneva che la delibera della Camera violasse l’art. 68, primo comma, Cost., non sussistendo il necessario nesso funzionale tra le dichiarazioni rese in intervista e un atto tipico della funzione parlamentare.
La decisione della Corte
La Corte accoglie il conflitto: dichiara che non spettava alla Camera affermare l’insindacabilità e annulla la delibera del 19 dicembre 2008. Le dichiarazioni rese da Gasparri all’intervistatore non sono riconducibili all’esercizio della funzione parlamentare: manca un atto parlamentare tipico (interrogazione, discorso in aula, relazione) con il quale le affermazioni presentino nesso funzionale. Il semplice fatto che l’on. Gasparri trattasse un tema politico non basta a trasformare un’intervista in atto parlamentare.
Il principio
L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. protegge le opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni, ma richiede un nesso funzionale con un atto tipico della funzione parlamentare. Le dichiarazioni rese in un’intervista a un quotidiano non sono, di per sé, atti parlamentari: il collegamento con l’attività politica generale del gruppo non è sufficiente.
Domande e risposte
Quando le dichiarazioni di un parlamentare sono protette dall’insindacabilità?
Ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni parlamentari sono insindacabili. La Corte richiede un nesso funzionale diretto tra le dichiarazioni e un atto tipico (discorso in aula, interrogazione, relazione): non basta che il parlamentare si occupi di un tema politico.
Un parlamentare può essere processato per diffamazione?
Sì, se le dichiarazioni non presentano il nesso funzionale con l’attività parlamentare tipica. In questo caso, una volta annullata la delibera di insindacabilità, il processo penale davanti al Tribunale di Roma poteva riprendere.
La Camera dei deputati è l’unico organo che può valutare l’insindacabilità dei propri membri?
La Camera valuta in prima istanza l’applicabilità della prerogativa. Tuttavia, la delibera è sindacabile dalla Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, su ricorso del giudice penale che ritenga illegittimamente compresso il proprio potere giurisdizionale.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.