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La Corte costituzionale, con ordinanza n. 37 del 2012, dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 85, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973, che prevede l’assegnazione allo Stato di un immobile — dopo tre incanti deserti nell’espropriazione esattoriale — per il minore tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede.
Di cosa si tratta
Nell’esecuzione esattoriale immobiliare, se il terzo incanto va deserto, l’agente della riscossione può chiedere al giudice dell’esecuzione l’assegnazione del bene allo Stato per il prezzo pari al minore tra la base d’asta del terzo incanto e l’ammontare del debito tributario per cui si procede. Nel caso concreto, la base d’asta era di 72.275 euro e il debito tributario di soli 479,60 euro: Equitalia aveva chiesto l’assegnazione allo Stato per quest’ultima cifra.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Reggio Emilia ha sollevato questione di legittimità dell’art. 85, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui prevede l’assegnazione allo Stato «per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede» anziché per il solo prezzo base del terzo incanto. Parametri: artt. 3, 42 e 53 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni, poiché il giudice rimettente non ha adeguatamente dimostrato l’impossibilità di una lettura costituzionalmente orientata della norma e non ha fornito elementi sufficienti per superare il vaglio di ammissibilità. Il giudice avrebbe dovuto prima esplorare se la norma potesse essere interpretata diversamente prima di investire la Corte.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando il rimettente non ha esaurito le possibilità ermeneutiche offerte dall’ordinamento. Il giudice deve tentare un’interpretazione adeguatrice prima di sollevare la questione alla Corte.
Domande e risposte
Come funziona l’assegnazione allo Stato nell’esecuzione esattoriale?
Se i tre incanti dell’immobile pignorato vanno deserti, l’agente della riscossione può chiedere l’assegnazione del bene allo Stato. Ai sensi dell’art. 85 d.P.R. n. 602/1973, il prezzo corrisponde al minore tra la base d’asta del terzo incanto e il debito tributario per cui si procede.
Può lo Stato acquisire un immobile da 72.000 euro pagando solo 479 euro?
Letteralmente la norma lo consentirebbe nel caso in cui il debito tributario sia molto inferiore al valore di mercato del bene. Questa è la situazione che ha indotto il giudice rimettente a sollevare dubbi di costituzionalità, non esaminati nel merito per inammissibilità della questione.
Il debitore può contestare il prezzo di assegnazione?
Il sistema dell’espropriazione esattoriale non prevede meccanismi di conguaglio a favore del debitore. Tuttavia, il giudice dell’esecuzione può valutare la legittimità della procedura nel suo complesso.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza del sistema di assegnazione
- Art. 42 della Costituzione — tutela della proprietà privata nell’espropriazione coattiva
- Art. 53 della Costituzione — principio di capacità contributiva
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.