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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige contro la decisione della Corte dei conti sul rendiconto regionale 2010. La Regione contestava il potere della Corte dei conti di sottoporre a controllo preventivo di legittimità i propri regolamenti, ma la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile.

Di cosa si tratta

La Corte dei conti, sezioni riunite, aveva approvato il rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per il 2010, escludendo però dalla dichiarazione di regolarità i capitoli relativi a spese effettuate in base a regolamenti regionali che non erano stati inviati al controllo preventivo di legittimità. La Regione ha sollevato conflitto di attribuzioni, sostenendo che tale potere di controllo non spettasse alla Corte dei conti in virtù delle norme di autonomia più ampie introdotte dalla riforma costituzionale del 2001.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha promosso ricorso per conflitto di attribuzioni tra enti (n. 10/2011) contro la decisione n. 36/CONTR/2011 della Corte dei conti, sezioni riunite, deducendo la violazione dell’art. 10 della l. cost. n. 3/2001, degli artt. 10, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 305/1988 e del principio di leale collaborazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni. Ha ritenuto che il conflitto non fosse ammissibile nei confronti di una decisione della Corte dei conti nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali di controllo, rientrando tale attività nell’ambito della giurisdizione contabile e non in quello delle attribuzioni costituzionali suscettibili di dar luogo a un conflitto di attribuzioni tra enti.

Il principio

Il ricorso per conflitto di attribuzioni tra enti non è ammissibile quando è diretto a contestare l’esercizio delle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti: le decisioni della Corte dei conti nel controllo dei rendiconti regionali non costituiscono atti dello Stato suscettibili di determinare una menomazione delle attribuzioni costituzionali regionali ai sensi dell’art. 134 Cost.

Domande e risposte

Cos’è il conflitto di attribuzioni tra enti?

È un procedimento davanti alla Corte costituzionale con cui Stato, Regioni e Province autonome possono contestare atti dell’altro ente che, rivendicando una competenza non spettante, menomino le proprie attribuzioni costituzionali. È distinto dal giudizio di legittimità costituzionale delle leggi.

Perché la Regione contestava il controllo della Corte dei conti?

Sosteneva che dopo la riforma del Titolo V (l. cost. n. 3/2001), le disposizioni sulle norme di attuazione dello statuto speciale in materia di controllo preventivo di legittimità dei regolamenti regionali fossero diventate inapplicabili, in quanto superate da forme di autonomia più ampie garantite dalla riforma.

La pronuncia ha chiarito i limiti del controllo della Corte dei conti sulle Regioni speciali?

Non nel merito, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la Corte non ha esaminato se il potere di controllo preventivo della Corte dei conti sui regolamenti regionali fosse o meno compatibile con il nuovo assetto autonomistico post-riforma 2001.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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