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La Corte ha dichiarato incostituzionale la normativa siciliana nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra la carica di deputato dell’Assemblea regionale siciliana e quella di sindaco o assessore di Comuni con oltre ventimila abitanti. Il principio di parallelismo delle cause di incompatibilità impone che tale divieto valga in entrambe le direzioni.
Di cosa si tratta
La sentenza n. 143/2010 della Corte aveva già dichiarato incostituzionale la normativa siciliana nella parte in cui non prevedeva l’incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco o assessore di Comuni siciliani con oltre ventimila abitanti. La questione ora portata all’attenzione della Corte riguardava la situazione speculare: se chi sia già deputato regionale possa assumere la carica di sindaco o assessore. Il Tribunale di Palermo aveva escluso che la precedente sentenza fosse direttamente applicabile, in quanto circoscritta all’incompatibilità alla carica di deputato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Palermo, prima sezione civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della l.r. siciliana n. 31/1986 e della l.r. n. 7/1992, in combinato disposto, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o assessore di Comuni con oltre ventimila abitanti sia incompatibile con quella di deputato dell’Assemblea regionale siciliana. Parametri: artt. 3, 51 e 97 Cost. Giudice rimettente: Tribunale di Palermo, prima sezione civile.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle due leggi regionali siciliane — in combinato disposto — nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità tra la carica di sindaco o assessore di Comuni con oltre ventimila abitanti e quella di deputato regionale. Ha ritenuto che il principio di parallelismo delle cause di incompatibilità e il principio di eguaglianza impongano che il divieto di cumulo operi simmetricamente: se la carica di sindaco sopravvenuta è incompatibile con il mandato di deputato regionale, deve valere anche la situazione inversa.
Il principio
Il principio costituzionale di eguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3, 51 e 97 Cost.) impone che le cause di incompatibilità tra cariche elettive siano simmetriche: se la sopravvenuta carica di sindaco di Comune con oltre ventimila abitanti è incompatibile con il mandato di deputato regionale, deve parimenti esserlo la carica di deputato regionale già in essere con la successiva assunzione di funzioni sindacali o assessorili.
Domande e risposte
Cosa si intende per incompatibilità tra cariche?
L’incompatibilità è una causa che impedisce il contemporaneo esercizio di due cariche: chi è investito di entrambe deve optare per una sola, pena la decadenza dall’altra.
Qual era la lacuna della normativa regionale siciliana?
La legge siciliana prevedeva che la carica di sindaco o assessore sopravvenuta fosse incompatibile con il mandato di deputato regionale, ma non il contrario: chi era già deputato regionale poteva liberamente assumere l’incarico di sindaco o assessore senza dover optare.
Perché tale asimmetria era incostituzionale?
Perché creava una disparità di trattamento irragionevole (art. 3 Cost.) tra situazioni sostanzialmente identiche dal punto di vista del potenziale conflitto tra funzioni, e violava il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza
- Art. 51 della Costituzione — Accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
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