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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 12 della legge della Regione Veneto n. 10/2011, che introduceva deroghe al vincolo paesaggistico per aree con caratteristiche simili alle zone A e B. La norma regionale ampliava illegittimamente l’esclusione dal vincolo prevista dal Codice dei beni culturali, violando la competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio.

Di cosa si tratta

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004) prevede che il vincolo paesaggistico non si applichi alle aree che, alla data del 6 settembre 1985, erano classificate negli strumenti urbanistici come zone A o B ai sensi del d.m. n. 1444/1968. La Regione Veneto con l’art. 12 della l.r. n. 10/2011 aveva esteso tale esenzione anche ad aree con caratteristiche «assimilabili» alle zone A e B, sebbene non formalmente classificate come tali negli strumenti urbanistici vigenti all’epoca.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 12 della l.r. Veneto n. 10/2011 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali (comprensiva della tutela del paesaggio). La norma regionale — introducendo l’art. 45-decies nella l.r. Veneto n. 11/2004 — avrebbe illegittimamente ampliato la deroga al vincolo paesaggistico prevista dall’art. 142, comma 2, del Codice dei beni culturali.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 della l.r. Veneto n. 10/2011. Ha ribadito che la tutela del paesaggio rientra nella competenza esclusiva statale e che le Regioni non possono ampliare le deroghe al regime vincolistico stabilito dal legislatore statale. La norma regionale veneta, ammettendo l’esenzione dal vincolo per aree «assimilabili» alle zone A e B — al di là della precisa perimetrazione operata dal Codice dei beni culturali — aveva invaso la sfera di competenza statale esclusiva.

Il principio

La Regione non può ampliare, nemmeno in chiave «assimilativa», le eccezioni al vincolo paesaggistico previste dalla legge statale. La tutela del paesaggio è materia di competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., e le deroghe al regime vincolistico possono essere introdotte solo dal legislatore nazionale.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 142, comma 2, del Codice dei beni culturali?

Stabilisce che i vincoli paesaggistici di legge non si applicano alle aree che, alla data del 6 settembre 1985, erano già classificate negli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee A o B ai sensi del d.m. n. 1444/1968.

Cosa aveva fatto la Regione Veneto con la norma impugnata?

Aveva esteso l’esenzione dal vincolo paesaggistico anche ad aree che, pur non classificate formalmente come zone A o B, presentassero caratteristiche insediative e funzionali analoghe, mediante una verifica di tipo qualitativo da compiere caso per caso.

Perché la norma regionale era incostituzionale?

Perché la tutela del paesaggio è competenza esclusiva statale: le Regioni non possono modificare né ampliare le eccezioni al vincolo paesaggistico fissate dal legislatore nazionale nel Codice dei beni culturali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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