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La Corte costituzionale dichiara inammissibili le richieste di referendum abrogativo sulla legge n. 270/2005 (la cosiddetta legge «Porcellum»). La normativa elettorale di risulta dall’abrogazione non sarebbe immediatamente applicabile, privando i cittadini del diritto di voto e rendendo il referendum inammissibile.

Di cosa si tratta

Due richieste di referendum popolare abrogativo, dichiarate legittime dall’Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione con ordinanza del 2 dicembre 2011, riguardavano la legge 21 dicembre 2005, n. 270 (nota come «Porcellum»), che aveva introdotto il sistema proporzionale con liste bloccate e premi di maggioranza per l’elezione di Camera e Senato. I quesiti puntavano a una abrogazione che avrebbe dovuto «far rivivere» le precedenti leggi elettorali proporzionali del 1993 («Mattarellum»). La Corte doveva decidere l’ammissibilità prima del 10 febbraio 2012, termine previsto dalla legge n. 352/1970.

La questione di legittimità costituzionale

Il giudizio di ammissibilità riguardava due quesiti referendari che avevano ad oggetto l’abrogazione totale o parziale della legge n. 270/2005 modificativa del d.P.R. n. 361/1957 (Camera) e del d.lgs. n. 533/1993 (Senato), nonché l’abrogazione dei decreti del 1993 che avevano istituito i collegi uninominali del sistema «Mattarellum» e che erano già stati abrogati dalla stessa legge n. 270/2005. Il giudice relatore era Sabino Cassese.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambe le richieste di referendum. Il meccanismo della «reviviscenza» delle norme abrogate invocato dai promotori — cioè il ripristino automatico delle leggi elettorali del 1993 a seguito dell’abrogazione del «Porcellum» — non è ammesso dall’ordinamento: le norme espressamente abrogate dalla legge n. 270/2005 non tornano automaticamente in vigore per effetto del referendum. La normativa risultante dall’eventuale abrogazione non sarebbe immediatamente applicabile, rendendo impossibile svolgere elezioni regolari: questo vizio di ammissibilità comporta l’inammissibilità dei quesiti.

Il principio

Un referendum abrogativo di una legge elettorale è inammissibile se, a seguito dell’abrogazione, la normativa di risulta non è direttamente applicabile per l’esercizio del diritto di voto, perché il referendum non può privare i cittadini del diritto costituzionalmente garantito di eleggere il Parlamento. La «reviviscenza» di norme espressamente abrogate non opera automaticamente nell’ordinamento italiano.

Domande e risposte

Cos’è la «reviviscenza» normativa?

La reviviscenza è il (controverso) fenomeno per cui una norma abrogata riacquisterebbe vigore a seguito dell’abrogazione della norma che l’aveva abrogata. La Corte, in questa sentenza, ha escluso che tale meccanismo operi in modo automatico nel caso di abrogazione referendaria di leggi elettorali.

Perché i promotori volevano abrogare il «Porcellum»?

La legge n. 270/2005 aveva introdotto un sistema proporzionale con liste bloccate (gli elettori non potevano scegliere i candidati individuali), premi di maggioranza e soglie di sbarramento. Molti la ritenevano lesiva del diritto degli elettori di scegliere i propri rappresentanti. La Corte costituzionale ha poi dichiarato incostituzionali alcune sue disposizioni con la sentenza n. 1/2014.

Il divieto di referendum su leggi elettorali è assoluto?

No. Secondo la Corte costituzionale, i referendum elettorali sono ammissibili a condizione che la normativa di risulta sia immediatamente applicabile, così da garantire il continuo esercizio del diritto di voto. Non esiste un divieto assoluto, ma il quesito deve essere formulato in modo tale che, dopo l’abrogazione, rimanga in vigore una disciplina sufficiente per svolgere le elezioni.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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