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La Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso alcune disposizioni del disegno di legge regionale n. 719/2011 in materia di appalti pubblici. La promulgazione parziale, con omissione delle norme impugnate, ha reso impossibile ogni ulteriore efficacia delle stesse.
Di cosa si tratta
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato alcune disposizioni del disegno di legge regionale approvato dall’Assemblea regionale siciliana il 21 giugno 2011 (DDL n. 719-515-673, recante la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ovvero il recepimento del d.lgs. n. 163/2006, Codice dei contratti pubblici). Le norme censurate riguardavano specifiche deroghe regionali alle regole statali sugli appalti e alle competenze professionali, ritenute in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.
La questione di legittimità costituzionale
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva sollevato, con ricorso depositato il 7 luglio 2011, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, 14, comma 2, lett. a), punti 4 e 6, e 15 del DDL n. 719/2011, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. e), e terzo comma della Costituzione, nonché agli artt. 14 e 17 dello Statuto di autonomia della Regione siciliana. Il giudice relatore era Gaetano Silvestri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Dopo la proposizione del ricorso, il disegno di legge era stato promulgato come legge regionale siciliana n. 12 del 12 luglio 2011, ma con l’omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la promulgazione parziale dell’Assemblea regionale siciliana «realizza l’esaurimento del potere promulgativo» e preclude definitivamente che le parti omesse possano acquistare efficacia.
Il principio
Quando il Presidente della Regione siciliana promulga parzialmente una legge, omettendo le disposizioni impugnate dal Commissario dello Stato, tali disposizioni non possono più acquistare efficacia: il potere promulgativo si esercita in modo unitario e contestuale. Questo determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale.
Domande e risposte
Cos’è il Commissario dello Stato per la Regione siciliana?
Il Commissario dello Stato è un organo statale con funzioni di raccordo tra Stato e Regione siciliana. Può impugnare le leggi regionali siciliane davanti alla Corte costituzionale in via preventiva (prima della promulgazione), a differenza delle altre Regioni per le quali il Governo impugna solo le leggi già promulgate.
Cosa significa promulgazione «parziale»?
La Regione siciliana ha una procedura peculiare: il Commissario dello Stato può proporre ricorso prima della promulgazione. Se il Presidente della Regione promulga la legge omettendo le norme impugnate, queste restano definitivamente escluse dall’ordinamento, perché il potere di promulgare la stessa legge una seconda volta non esiste.
La materia degli appalti pubblici rientra nella competenza statale?
Sì. L’art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza, che comprende le regole base degli appalti pubblici. Le Regioni possono intervenire solo entro i limiti fissati dalla normativa statale e dai principi fondamentali nazionali.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenze legislative statali esclusive e concorrenti, parametro delle censure sugli appalti
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.