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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3-bis, del Codice della strada, nella parte in cui non prevede un termine minimo tra la notifica del ricorso avverso verbale di contravvenzione e l’udienza di comparizione. Il vizio di motivazione sulla rilevanza rende la questione irricevibile.
Di cosa si tratta
L’art. 39 della legge n. 120/2010 aveva modificato l’art. 204-bis del Codice della strada (d.lgs. n. 285/1992), disciplinando il ricorso al giudice di pace contro le sanzioni amministrative per infrazioni del codice. La norma censurata prevedeva che il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza fossero notificati ai soggetti legittimati passivi, ma non stabiliva un intervallo minimo tra la notifica e l’udienza stessa. Il Giudice di pace di Genova, investito di un ricorso avverso un verbale della Polizia Municipale (sanzione di 74 euro per violazione dell’art. 7 CdS), aveva sollevato la questione ritenendo violato il diritto di difesa del soggetto destinatario della notifica.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Genova, con ordinanza del 12 novembre 2010 (reg. ord. n. 165/2011), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3-bis, del d.lgs. n. 285/1992, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede un termine minimo che deve intercorrere tra la notifica del ricorso e la data dell’udienza, a tutela dei soggetti legittimati passivi.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione non soddisfaceva l’onere di motivazione sulla rilevanza: il giudice rimettente non aveva chiarito perché la questione fosse rilevante nel procedimento a quo, in particolare in relazione alla posizione processuale del soggetto legittimato passivo nell’udienza già fissata. La carenza motivazionale impedisce l’esame nel merito.
Il principio
L’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale deve contenere un’adeguata motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio principale: la mancanza o insufficienza di tale motivazione determina la manifesta inammissibilità, indipendentemente dal merito della questione sollevata.
Domande e risposte
In cosa consiste il vizio di «mancanza di motivazione sulla rilevanza»?
La rilevanza è uno dei requisiti di ammissibilità delle questioni incidentali di legittimità costituzionale: il giudice rimettente deve spiegare perché la risposta alla questione costituzionale inciderebbe concretamente sull’esito del giudizio in corso. Se tale spiegazione manca o è insufficiente, la Corte non può esaminare la questione nel merito.
La norma del Codice della strada sul termine per comparire è incostituzionale?
La Corte non si è pronunciata nel merito a causa dell’inammissibilità. Il problema del termine minimo per la costituzione in giudizio resta dunque non risolto dalla giurisprudenza costituzionale in questo caso.
Come funziona il ricorso al giudice di pace contro le contravvenzioni stradali?
Ai sensi dell’art. 204-bis del Codice della strada, avverso i verbali di contravvenzione è possibile proporre ricorso al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla notifica o contestazione del verbale; il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la disparità di trattamento tra ricorrente e convenuto
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, ritenuto compromesso dalla mancanza di un termine minimo
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e parità delle parti
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