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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte d’appello di Torino sull’art. 569, comma 4, c.p.p., nella parte in cui, dopo annullamento con rinvio da parte della Cassazione, prevede il rinvio al giudice d’appello anche quando la sentenza annullata non era stata pronunciata in esito a un giudizio con contraddittorio.
Di cosa si tratta
L’art. 569, co. 4, c.p.p. disciplina gli effetti del ricorso immediato per cassazione contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari emesse ai sensi dell’art. 129 c.p.p. (declaratoria di non punibilità per cause sopravvenute). In caso di annullamento con rinvio da parte della Cassazione, la norma prevede il rinvio al «giudice competente per l’appello». La Corte d’appello di Torino si era trovata a dover trattare un procedimento rinviato dalla Cassazione relativo a una contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, originata da un decreto penale di condanna poi revocato, senza che fosse stato instaurato un giudizio di merito con contraddittorio. La Corte d’appello sosteneva che il rinvio al giudice d’appello, in assenza di un giudizio di primo grado con contraddittorio, violasse i principi del doppio grado di giurisdizione e del diritto di difesa.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 569, co. 4, c.p.p. «nella parte in cui, nel disciplinare gli effetti di un ricorso immediato per cassazione, prevede il rinvio al giudice competente per l’appello senza fare eccezione per l’ipotesi in cui la sentenza annullata non sia stata pronunciata in esito a giudizio di primo grado previo contraddittorio», in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost. Rimettente: Corte d’appello di Torino.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione era carente nella motivazione sulla non manifesta infondatezza: la Corte d’appello non aveva adeguatamente illustrato i profili di contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. né dimostrato perché non fosse possibile un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma.
Il principio
Il giudice remittente, prima di sollevare la questione di costituzionalità, deve motivare compiutamente sia la rilevanza che la non manifesta infondatezza, illustrando perché non sia praticabile un’interpretazione conforme a Costituzione. L’omessa o carente motivazione su questi profili determina la manifesta inammissibilità della questione.
Domande e risposte
Cosa è il ricorso immediato per cassazione ex art. 569 c.p.p.?
È una forma di impugnazione straordinaria che consente di ricorrere direttamente in Cassazione — saltando l’appello — avverso determinate sentenze del GIP (es. dichiarazioni ex art. 129 c.p.p.). In caso di annullamento con rinvio, la Cassazione rinvia al giudice d’appello per il giudizio rescissorio.
Perché il rinvio alla Corte d’appello creava problemi nel caso concreto?
Perché la sentenza annullata (decreto penale poi revocato con declaratoria ex art. 129 c.p.p.) non era frutto di un giudizio di primo grado con contraddittorio tra le parti: non c’era stato dibattimento, né giudizio abbreviato, né patteggiamento. La Corte d’appello si trovava a dover giudicare «in appello» su un procedimento che non aveva mai avuto un «primo grado» nel senso tradizionale.
Il problema sollevato dalla Corte d’appello di Torino era infondato nel merito?
La Corte costituzionale non si è pronunciata nel merito, dichiarando la questione inammissibile per difetto di motivazione. Il problema sistematico rimane aperto a livello interpretativo: spetta ai giudici ordinari trovare una soluzione ermeneutica conforme ai principi costituzionali invocati.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — secondo comma: diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento; rilevante nel garantire il contraddittorio anche in sede di rinvio
- Art. 3 della Costituzione — primo comma: principio di eguaglianza e ragionevolezza nella disciplina processuale dei diversi tipi di impugnazione
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