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La Corte dichiara illegittima la legge della Regione Abruzzo che finanziava con 5,5 milioni di euro l’attività di internazionalizzazione dell’aeroporto di Pescara, senza la preventiva autorizzazione della Commissione europea: il finanziamento integrava un aiuto di Stato incompatibile con il TFUE, violando l’art. 117, primo comma, Cost.
Di cosa si tratta
La Regione Abruzzo aveva approvato la legge n. 69 del 2012 per rifinanziare con 5,5 milioni di euro la legge regionale n. 57/2001 sulla «valorizzazione dell’aeroporto d’Abruzzo», al fine di finanziare progetti di promozione e internazionalizzazione dello scalo di Pescara, gestito dalla SAGA s.p.a. Il finanziamento non era stato preventivamente notificato alla Commissione europea né da essa autorizzato, come richiesto dagli artt. 107 e 108 del TFUE in materia di aiuti di Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 e 2 della legge reg. Abruzzo n. 69/2012 per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 107 e 108 TFUE (divieto di aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno), e dell’art. 117, co. 2, lett. e), Cost. (competenza statale in materia di tutela della concorrenza). Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (giudizio in via principale).
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 69/2012 per violazione dell’art. 117, co. 1, Cost. in relazione agli artt. 107 e 108 TFUE: il finanziamento regionale a un gestore aeroportuale operante in regime di concorrenza costituisce aiuto di Stato non notificato e non autorizzato dalla Commissione. Dichiara inoltre, in via consequenziale, l’illegittimità dell’art. 2 (copertura finanziaria) della stessa legge.
Il principio
Le Regioni non possono erogare finanziamenti pubblici a imprese operanti in regime di concorrenza nel settore dei trasporti senza che tali aiuti siano stati preventivamente notificati alla Commissione europea e da essa autorizzati ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE: farlo viola l’art. 117, primo comma, Cost.
Domande e risposte
Quando un finanziamento pubblico è un «aiuto di Stato» vietato dal TFUE?
È vietato quando: (1) è concesso dallo Stato o mediante risorse statali; (2) favorisce talune imprese o produzioni; (3) falsa o minaccia di falsare la concorrenza; (4) incide sugli scambi tra Stati membri. In tali casi, deve essere preventivamente notificato alla Commissione europea (art. 108 TFUE) e da essa autorizzato prima di essere erogato.
Le Regioni italiane possono finanziare gli aeroporti del proprio territorio?
Sì, ma solo nei limiti consentiti dalla normativa UE sugli aiuti di Stato. I contributi regionali agli aeroporti possono essere leciti se rispettano le condizioni previste dagli orientamenti europei sugli aiuti statali agli aeroporti e alle compagnie aeree (c.d. «Aviation Guidelines») o se notificati e autorizzati dalla Commissione.
Cosa è successo all’aeroporto di Pescara dopo questa sentenza?
La Corte si è limitata alla dichiarazione di incostituzionalità del finanziamento specifico. L’aeroporto di Pescara-Abruzzo ha continuato la sua attività, ma le modalità di finanziamento pubblico hanno dovuto adeguarsi alle regole UE sugli aiuti di Stato.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — primo comma: vincolo per le Regioni di rispettare gli obblighi comunitari, incluso il divieto di aiuti di Stato non autorizzati dalla Commissione UE
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica e parità concorrenziale nel settore del trasporto aereo
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.