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Con l’ordinanza n. 319 del 2013 la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti al GIP del Tribunale di Lecce per un’ulteriore valutazione della rilevanza e fondatezza della questione alla luce di uno ius superveniens: l’art. 48, comma 12, del Codice antimafia era stato sostituito da una norma che introduceva la discrezionalità giudiziaria nell’affidamento dei beni sequestrati alla polizia.
Di cosa si tratta
Il GIP del Tribunale di Lecce aveva affidato in custodia giudiziale agli organi di polizia diciotto autovetture di un’azienda di compravendita di auto, sequestrate nell’ambito di un procedimento per reati di criminalità organizzata. Il codice antimafia (art. 48, comma 12, d.lgs. n. 159 del 2011) stabiliva che i beni mobili sequestrati «sono affidati» agli organi di polizia che ne facciano richiesta, senza lasciare alcun margine di discrezionalità al giudice.
La questione di legittimità costituzionale
Il GIP del Tribunale di Lecce ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 48, comma 12, del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia), in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui non riconosceva all’autorità giudiziaria alcun margine di valutazione discrezionale nell’affidamento dei beni sequestrati agli organi di polizia.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al GIP di Lecce. Dopo l’ordinanza di rimessione era intervenuto lo ius superveniens: l’art. 1, comma 189, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) aveva sostituito l’art. 48, comma 12, con una norma che usava la formula «possono essere affidati» (al posto di «sono affidati»), introducendo la discrezionalità giudiziaria richiesta dal rimettente. Il giudice doveva rivalutare rilevanza e fondatezza alla luce di questa modifica.
Il principio
Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, sopravviene una modifica normativa che può influire sulla rilevanza o fondatezza della questione di legittimità costituzionale, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo affinché rivaluti la situazione alla luce del nuovo quadro normativo.
Domande e risposte
Cosa si intende per ius superveniens?
Lo ius superveniens («diritto sopravvenuto») è una norma entrata in vigore dopo che il giudice aveva già sollevato la questione di legittimità costituzionale. Se la nuova norma modifica il quadro giuridico rilevante, la Corte restituisce gli atti al giudice perché torni a valutare la questione.
Qual era il problema dell’art. 48, comma 12, del Codice antimafia?
La norma usava la formula «sono affidati» (indicativo presente = obbligo), imponendo al giudice di affidare automaticamente i beni mobili sequestrati agli organi di polizia che ne facessero richiesta, senza poter valutare la natura del bene (es. beni aziendali che rischiano di essere danneggiati dalla destinazione a uso polizia).
La norma successiva ha risolto il problema?
La nuova norma introdotta dalla legge n. 228 del 2012 usa «possono essere affidati», che introduce la discrezionalità giudiziaria richiesta dal rimettente. Il GIP di Lecce doveva verificare se, con questa modifica, la questione mantenesse ancora rilevanza e fondatezza nel caso concreto.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, violato dall’obbligo automatico di affidamento senza distinzioni
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica privata, compromessa dall’affidamento dei beni aziendali alla polizia
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