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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 309 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 19 del 2012 in materia di servizi volontari. È stata annullata la norma che consentiva di adempiere agli obblighi provinciali tramite il servizio civile nazionale (competenza esclusiva statale), nonché quella che escludeva i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti dalla possibilità di prestare servizio sociale volontario.

Di cosa si tratta

La Provincia autonoma di Bolzano aveva disciplinato i servizi volontari provinciali con la legge n. 19 del 2012, prevedendo anche la possibilità di adempiere al servizio provinciale tramite il servizio civile nazionale volontario di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64. Aveva inoltre escluso i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti dallo svolgimento del servizio sociale volontario.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 3, comma 1, lettera a); 6, commi 5, 6 e 9; 15, comma 1, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 novembre 2012, n. 19, in riferimento agli artt. 52, 2, 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 3, comma 1, lettera a), nella parte relativa al servizio civile nazionale volontario (materia statale esclusiva); illegittimi gli artt. 6, comma 9, e 6, commi 5 e 6, nella parte che si riferisce al servizio civile nazionale; illegittimo l’art. 15, comma 1, lettera b), che escludeva gli stranieri regolarmente soggiornanti dal servizio sociale volontario, in violazione dei principi di eguaglianza. Ha dichiarato inammissibile la questione sull’intero art. 6, comma 5.

Il principio

Il servizio civile nazionale è materia di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’art. 52 della Costituzione (dovere di difesa della Patria). Le Province autonome non possono disciplinarne l’accesso o le modalità di svolgimento. Inoltre, escludere i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti da attività di volontariato sociale contrasta con il principio di eguaglianza.

Domande e risposte

Perché la Provincia di Bolzano non può disciplinare il servizio civile nazionale?

Perché il servizio civile nazionale è ricollegato al dovere di difesa della Patria (art. 52 Cost.) e rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. Qualsiasi norma provinciale che equipari il servizio civile nazionale al servizio provinciale invade questa sfera di attribuzioni.

Perché è illegittima l’esclusione degli stranieri dal servizio volontario?

Perché i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia hanno diritto di svolgere attività di carattere sociale. Escluderli dal servizio sociale volontario senza una ragione costituzionalmente apprezzabile viola il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.

Cosa è rimasto in vigore della legge provinciale?

La legge è rimasta in vigore nelle parti non annullate: la disciplina del volontariato provinciale che non fa riferimento al servizio civile nazionale e che non esclude irragionevolmente categorie di persone.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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