Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo all’impugnazione statale dell’art. 2, comma 11, della legge della Regione Molise n. 22 del 2012, che prevedeva incentivi economici per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale delle Comunità montane in via di estinzione. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva rinunciato al ricorso dopo che la Regione aveva abrogato la norma impugnata.

Di cosa si tratta

La Regione Molise aveva approvato una legge per accelerare la liquidazione e l’estinzione delle Comunità montane, prevedendo che la Regione potesse favorire la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale in servizio a tempo indeterminato mediante la corresponsione di un incentivo economico. Il Governo aveva impugnato la norma, sostenendo che essa incidesse sulla regolamentazione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, materia riservata alla contrattazione collettiva e alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio aveva impugnato l’art. 2, comma 11, della legge reg. Molise n. 22 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost. Nelle more del giudizio la Regione, con la legge n. 1 del 2013, ha abrogato i commi 11, 12 e 13 dell’art. 2 della legge n. 22 del 2012. Il ricorrente ha quindi rinunciato al ricorso.

La decisione della Corte

Con ordinanza n. 268 del 2013, la Corte ha dichiarato estinto il processo. Ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio, in assenza di costituzione in giudizio della Regione Molise, determina automaticamente l’estinzione del processo, senza che la Corte debba pronunciarsi nel merito.

Il principio

Nel giudizio in via principale dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, quando la controparte non si è costituita, determina l’estinzione del processo: la Corte prende atto della rinuncia e non si pronuncia nel merito delle questioni sollevate.

Domande e risposte

Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?

La Regione Molise, nelle more del giudizio, ha abrogato le norme impugnate (commi 11, 12 e 13 dell’art. 2 della legge n. 22 del 2012), eliminando così il motivo che aveva indotto il Governo all’impugnazione. Venuta meno la norma controversa, il ricorso non aveva più oggetto.

La rinuncia al ricorso equivale a un giudizio di conformità costituzionale della norma originaria?

No. La rinuncia comporta solo l’estinzione del processo senza che la Corte si pronunci nel merito. Non vi è quindi alcun giudicato sulla legittimità costituzionale della norma abrogata: significa solo che il giudizio non è più necessario perché la norma non esiste più.

Cosa accade al personale delle Comunità montane soppresse in Molise?

L’abrogazione della norma sugli incentivi non significa che il personale sia rimasto senza tutele: la Regione dovrà applicare le regole della contrattazione collettiva di comparto e le disposizioni statali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni per regolare i rapporti di lavoro del personale delle Comunità montane estinte.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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