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La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 102, comma 3, della legge n. 689/1981 nella parte in cui, dopo l’8 agosto 2009, continuava a prevedere il tasso di 38 euro (anziché 250 euro) per la conversione delle pene pecuniarie ineseguite in libertà controllata: il disallineamento rispetto al tasso aggiornato dall’art. 135 c.p. violava il principio di uguaglianza, aggravando irragionevolmente la posizione dei condannati insolvibili.
Di cosa si tratta
Il Magistrato di sorveglianza di Catania doveva decidere sulla conversione di una pena pecuniaria di oltre 56.000 euro rimasta ineseguita per insolvibilità del condannato. La legge n. 94/2009 aveva aggiornato da 38 a 250 euro il coefficiente di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive (art. 135 c.p.), ma aveva lasciato invariato il tasso di conversione delle pene pecuniarie in libertà controllata fissato dall’art. 102, comma 3, della legge n. 689/1981. Il risultato era che un condannato insolvibile subiva una sanzione di conversione enormemente più onerosa di quella che avrebbe ricevuto se fosse stato condannato direttamente a una pena detentiva equivalente.
La questione di legittimità costituzionale
Il Magistrato di sorveglianza di Catania ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 62, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (sicurezza pubblica) — nella parte in cui ha aggiornato il tasso di ragguaglio dell’art. 135 c.p. senza fare altrettanto per l’art. 102, comma 3, della legge n. 689/1981 — in riferimento all’art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sopravvenuta dall’8 agosto 2009 dell’art. 102, terzo comma, della legge n. 689/1981, nella parte in cui stabilisce che il ragguaglio per la conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità avviene calcolando euro 38 anziché euro 250 per un giorno di libertà controllata. Lo squilibrio introdotto dalla novella del 2009 — che rendeva il valore della libertà controllata oltre sei volte inferiore a quello della detenzione — non era frutto di una scelta discrezionale del legislatore, ma di un’omissione, e ricreava la stessa situazione già censurata con la sentenza n. 440 del 1994 (Sent. n. 1 del 2012, depositata il 12 gennaio 2012).
Il principio
Il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) vieta che il condannato insolvibile — che deve convertire la pena pecuniaria in libertà controllata — subisca un trattamento irragionevolmente più sfavorevole rispetto a chi è condannato direttamente a una pena detentiva. Il legislatore può differenziare i coefficienti di ragguaglio, ma solo in base a ragioni coerenti con la politica criminale; non può farlo per omissione, creando squilibri incompatibili con la ragionevolezza del sistema.
Domande e risposte
Cos’è la libertà controllata e quando si applica?
La libertà controllata è una sanzione sostitutiva introdotta dalla legge n. 689/1981, che può essere applicata dal giudice in sostituzione di pene detentive brevi o, dal magistrato di sorveglianza, in sede di conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato. Comporta obblighi di presentazione alle autorità e restrizioni alla libertà di movimento.
Perché il disallineamento tra i due tassi di ragguaglio è incostituzionale?
Perché determina un paradosso: il condannato a pena pecuniaria che non può pagarla — già in condizione di svantaggio economico — finisce per scontare una sanzione di conversione più onerosa (in rapporto alla pena originaria) di quella a cui andrebbe incontro un condannato a pena detentiva. Questo ribalta la logica del sistema, che mirava a ridurre le conseguenze negative della condanna in relazione alle condizioni economiche del reo.
La sentenza si applicava anche alle conversioni già avvenute prima del 2012?
La Corte ha precisato che l’incostituzionalità opera con riferimento al periodo successivo all’8 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge n. 94/2009 che aveva creato il disallineamento). Per i procedimenti già esauriti prima della sentenza, si applicano le ordinarie regole processuali sul giudicato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro della dichiarazione di incostituzionalità
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