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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili gli interventi di Confindustria, Federacciai, WWF e dei signori Fornaro nel giudizio di legittimità costituzionale sul decreto-legge ILVA (d.l. n. 207/2012): nessuno di essi era parte del giudizio principale davanti al GIP di Taranto, né era titolare di un interesse qualificato, diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in quel giudizio.
Di cosa si tratta
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del d.l. 3 dicembre 2012, n. 207 (convertito dalla l. n. 231/2012), relativo alle misure per la crisi degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (la vicenda ILVA di Taranto). Nel giudizio costituzionale avevano depositato atti di intervento Confindustria, Federacciai, WWF Italia onlus e i fratelli Fornaro (privati direttamente colpiti dall’inquinamento).
La questione di legittimità costituzionale
Non si tratta di una questione sollevata dagli intervenuti: è un’ordinanza dibattimentale (allegata alla sentenza n. 85 del 2013, letta all’udienza del 9 aprile 2013) con la quale la Corte ha deciso sull’ammissibilità degli interventi nel giudizio r.o. n. 19 del 2013, promosso dal GIP di Taranto avente ad oggetto il d.l. n. 207/2012.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti gli interventi. Nel giudizio incidentale sono ammessi soltanto le parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. I rapporti sostanziali dedotti nel procedimento a quo concernono profili che — pur potendo riguardare le posizioni di Confindustria, Federacciai, WWF e dei privati — non concernono direttamente le prerogative o i diritti di tali soggetti in quanto tali (Ord. 905 del 2013).
Il principio
Anche in giudizi di grande rilevanza pubblica (come quello sull’ILVA), la regola dell’interesse qualificato per l’intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale si applica senza eccezioni. Non basta che i terzi intervenuti siano economicamente o fisicamente colpiti dagli effetti della norma censurata: occorre che il rapporto sostanziale dedotto nel giudizio principale tocchi direttamente e immediatamente la loro posizione giuridica soggettiva.
Domande e risposte
Perché il WWF e i privati Fornaro non potevano intervenire nel giudizio ILVA davanti alla Corte?
Pur essendo vittime o portatori di interessi legati all’inquinamento prodotto dallo stabilimento, non erano parti del procedimento penale a quo davanti al GIP di Taranto. Il rapporto sostanziale dedotto in quel giudizio riguardava specifici profili penali che non toccavano direttamente e immediatamente i loro diritti in modo distinto da quello di qualunque altro soggetto regolato dalla norma censurata.
Confindustria e Federacciai sono associazioni di categoria: questo è sufficiente per intervenire?
No. La qualità di associazione di categoria o di rappresentante di interessi collettivi non equivale all’interesse qualificato richiesto per l’intervento nel giudizio incidentale. L’interesse deve essere diretto e immediato al rapporto giuridico specifico dedotto nel singolo giudizio a quo, non all’interesse di settore in via generale.
Chi avrebbe potuto intervenire in quel giudizio?
Solo i soggetti che fossero parti del procedimento penale davanti al GIP di Taranto (ad esempio, eventuali imputati o persone offese costituite parte civile in quel giudizio) oppure terzi con un interesse qualificato direttamente connesso al rapporto sostanziale oggetto del procedimento penale principale.
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