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La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge sarda sulla continuità delle concessioni demaniali per la pesca e l’acquacoltura. La Corte ha rilevato che il ricorso del Governo mancava di adeguata motivazione sulla violazione dei parametri costituzionali e dei Trattati europei invocati.
Di cosa si tratta
La Regione autonoma Sardegna aveva adottato la legge n. 19/2012, che garantiva la continuità delle concessioni demaniali per la pesca e l’acquacoltura in essere al 29 dicembre 2009, senza prevedere procedure selettive per il loro rinnovo. Il Governo aveva impugnato la norma ritenendo che ostacolasse la libertà di stabilimento e la concorrenza, violando gli artt. 117, primo e secondo comma, lettera e), Cost. e gli artt. 49 e 101 TFUE.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della l. r. sarda n. 19/2012, in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione e in relazione agli artt. 49 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione per difetto di motivazione. Il ricorso governativo non aveva adeguatamente argomentato in che modo la norma regionale violasse concretamente gli artt. 49 e 101 TFUE (libertà di stabilimento e divieto di abuso di posizione dominante) né aveva specificamente illustrato il contrasto con la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza.
Il principio
Nel giudizio in via principale, il ricorso governativo deve contenere una motivazione specifica e adeguata in ordine alle ragioni per cui la norma impugnata viola i parametri costituzionali invocati. L’enunciazione generica dei parametri, senza l’illustrazione dei motivi di contrasto, determina l’inammissibilità del ricorso.
Domande e risposte
Cosa sono le concessioni demaniali per la pesca e l’acquacoltura?
Sono provvedimenti amministrativi con cui le autorità competenti concedono a privati l’uso di beni del demanio marittimo o lacuale per lo svolgimento di attività di pesca e acquacoltura. La loro durata e le modalità di rinnovo sono oggetto di disciplina statale e regionale.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
Perché il ricorso del Governo non aveva spiegato in modo specifico come la legge regionale contrastasse con i Trattati europei e con la competenza statale in materia di concorrenza. La motivazione era troppo generica per consentire alla Corte di pronunciarsi nel merito.
L’inammissibilità significa che la legge era costituzionale?
No. Come per l’estinzione del processo, l’inammissibilità è una pronuncia processuale: la Corte non si è pronunciata sulla conformità della norma alla Costituzione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e obblighi internazionali (primo e secondo comma, lettera e)
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.