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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, commi 1 e 2, del Codice della strada nella parte in cui applica il divieto di conseguire la patente e la revoca di quella posseduta anche a chi sia stato condannato con sentenza di patteggiamento prima dell’entrata in vigore della legge n. 94/2009. L’applicazione retroattiva della norma violava i principi di irretroattività e non colpevolezza.

Di cosa si tratta

La legge n. 94/2009 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) ha modificato l’art. 120 del Codice della strada, estendendo il divieto di conseguire la patente e prevedendo la revoca automatica di quella già posseduta per chi sia stato condannato per reati in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990). Un TAR si interrogava se tale disciplina potesse applicarsi anche alle condanne pronunciate prima dell’entrata in vigore della nuova norma.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Umbria ha sollevato due questioni di legittimità costituzionale dell’art. 120, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 285/1992, come sostituito dalla legge n. 94/2009: la prima, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui fa derivare automaticamente dalla condanna il divieto di patente e la revoca; la seconda, per contrasto con l’art. 24 Cost., nella parte in cui la norma opera anche con riferimento a condanne “patteggiate” precedenti all’entrata in vigore della legge n. 94/2009.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, commi 1 e 2, nella parte in cui si applica anche a sentenze di patteggiamento pronunciate in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge n. 94/2009. Ha invece dichiarato manifestamente inammissibile la prima questione (automatismo della revoca), non ritenendo necessaria una pronuncia su quel punto nel caso concreto.

Il principio

Le conseguenze accessorie delle condanne penali — come il divieto di patente e la revoca automatica — non possono applicarsi retroattivamente a fatti commessi e sentenze pronunciate prima dell’entrata in vigore della norma che le introduce. L’applicazione retroattiva di tali misure contrasta con i principi di irretroattività e di prevedibilità delle conseguenze giuridiche della propria condotta, ricavabili dagli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Domande e risposte

Cosa prevedeva l’art. 120 del Codice della strada dopo la legge del 2009?

Stabiliva che le persone condannate per reati in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309/1990) non potessero conseguire la patente di guida, e che quella già posseduta fosse revocata automaticamente. La condanna con patteggiamento era equiparata alla condanna ordinaria.

Perché la norma era incostituzionale nella sua applicazione retroattiva?

Perché chi era stato condannato con patteggiamento prima del 2009 aveva scelto quel rito contando su un quadro di conseguenze giuridiche definito. Applicare retroattivamente la revoca della patente significava imporre una conseguenza “nuova” a un fatto già esaurito, violando il principio di irretroattività.

Il divieto di patente per condannati per stupefacenti esiste ancora?

Sì, ma si applica alle condanne pronunciate dopo l’entrata in vigore della legge n. 94/2009. Per quelle precedenti, la parte dichiarata incostituzionale non è applicabile.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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