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La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.lgs. n. 5 del 2006, che aveva eliminato la dichiarazione d’ufficio del fallimento. Il Tribunale di Milano riteneva che tale eliminazione eccedesse la delega legislativa, ma la Corte ha giudicato che rientrasse nel «necessario coordinamento» previsto dalla legge delega.
Di cosa si tratta
La riforma della legge fallimentare del 2006 (d.lgs. 5/2006) aveva eliminato la possibilità per il tribunale di dichiarare il fallimento d’ufficio, cioè senza che nessuno lo avesse chiesto. Prima della riforma, il giudice poteva dichiarare il fallimento su segnalazione di qualsiasi soggetto o anche spontaneamente; dopo la riforma, il fallimento può essere dichiarato solo su ricorso del debitore, di un creditore o del P.M. Il Tribunale di Milano — sezione fallimentare — dubitava che questa scelta fosse compatibile con la delega legislativa.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), nella parte in cui aveva eliminato la possibilità di dichiarazione d’ufficio del fallimento. Parametri: artt. 76 e 77 della Costituzione (eccesso di delega). Rimettente: Tribunale di Milano, sezione fallimentare.
La decisione della Corte
Non fondata. L’eliminazione della dichiarazione d’ufficio del fallimento rientra nella facoltà del legislatore delegato di effettuare il «necessario coordinamento» della nuova disciplina con il resto dell’ordinamento, previsto dalla legge delega. La scelta è coerente con il principio generale «ne procedat judex ex officio» e con la natura privatistica del processo.
Il principio
Il legislatore delegato può fare scelte di sistema — come l’eliminazione dell’iniziativa officiosa — che non sono espressamente previste dalla legge delega ma rientrano nel «necessario coordinamento» della nuova disciplina. L’eliminazione del fallimento d’ufficio è una scelta coerente con il carattere prevalentemente privato del processo concorsuale e non configura eccesso di delega.
Domande e risposte
Cosa si intende per fallimento d’ufficio?
Prima della riforma del 2006, l’art. 6 della legge fallimentare (r.d. 267/1942) prevedeva che il fallimento potesse essere dichiarato dal tribunale d’ufficio, cioè su iniziativa propria del giudice, senza che nessuno ne facesse richiesta. Questa possibilità era stata introdotta per tutelare i creditori in caso di inerzia del debitore e degli stessi creditori.
Perché il Tribunale di Milano dubitava della costituzionalità dell’eliminazione?
Perché la legge delega (l. 80/2005) non prevedeva espressamente l’eliminazione del fallimento d’ufficio tra gli obiettivi della riforma. Il rimettente riteneva che il legislatore delegato avesse ecceduto i limiti della delega, violando gli artt. 76 e 77 Cost.
Cos’è il principio «ne procedat judex ex officio»?
Il principio latino «ne procedat judex ex officio» (il giudice non procede d’ufficio) esprime l’idea che in un sistema processuale di tipo dispositivo — dove le parti hanno l’iniziativa — il giudice non dovrebbe avviare procedimenti di propria iniziativa. La Corte ha ritenuto che l’eliminazione del fallimento d’ufficio fosse coerente con questo principio, che permea l’intero processo civile.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza richiamato nel contesto della delega
- Art. 24 della Costituzione — diritto di azione e difesa in giudizio
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