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La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui imponeva che il lavoro di pubblica utilità venisse svolto obbligatoriamente nella provincia di residenza del condannato. Il vincolo territoriale provinciale è irragionevole e contrasta con la finalità rieducativa della pena.
Di cosa si tratta
Il lavoro di pubblica utilità è una sanzione sostitutiva della pena pecuniaria per i reati di competenza del giudice di pace: il condannato presta attività non retribuita a favore della collettività. La norma impugnata imponeva che questa attività venisse svolta tassativamente nella provincia in cui il condannato risiede. Due tribunali — di Sant’Angelo dei Lombardi e di Matera — avevano dubitato della ragionevolezza di questo vincolo territoriale.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 54, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace), nella parte in cui limitava il luogo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità alla provincia di residenza. Parametri: artt. 3, 27 e 29 della Costituzione. Rimettenti: Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi e Tribunale di Matera (giudizi riuniti).
La decisione della Corte
Illegittimità costituzionale. Il vincolo provinciale è irragionevole (art. 3 Cost.) e contrario alla finalità rieducativa della pena (art. 27 Cost.): può rendere impossibile o difficile trovare un ente disponibile ad accogliere il condannato, con effetti opposti alla rieducazione. La Corte ha aggiunto in via additiva che «se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità fuori dall’ambito della provincia in cui risiede».
Il principio
Il vincolo territoriale provinciale per il lavoro di pubblica utilità è incostituzionale perché irragionevole e contrario alla finalità rieducativa della pena. Il giudice deve poter derogare a tale vincolo su richiesta del condannato, per garantire l’effettività della sanzione e la sua funzione risocializzante.
Domande e risposte
Cos’è il lavoro di pubblica utilità nel giudizio davanti al giudice di pace?
Il lavoro di pubblica utilità (LPU) è una sanzione prevista per i reati di competenza del giudice di pace: il condannato presta un’attività non retribuita a favore di enti pubblici, organizzazioni di volontariato o simili, per un periodo che sostituisce la pena pecuniaria. Non va confuso con il lavoro di pubblica utilità come pena sostitutiva per la guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.).
Perché il vincolo provinciale era irragionevole?
Perché in alcuni territori (specialmente nelle province con pochi enti aderenti) il condannato poteva non trovare un ente disponibile nella sua provincia, rendendo di fatto impossibile l’esecuzione della sanzione. Il vincolo non serviva a nessuno scopo utile e poteva trasformarsi in un ostacolo alla stessa esecuzione della pena.
Cosa cambia con la sentenza n. 179/2013?
Dopo questa sentenza, se il condannato lo richiede espressamente, il giudice può autorizzarlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità in una provincia diversa da quella di residenza. La richiesta del condannato è necessaria: il giudice non può imporre la delocalizzazione d’ufficio.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena
- Art. 29 della Costituzione — diritti della famiglia (parametro citato dal rimettente)
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.